Art. 9. Organismo di vigilanza di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 1. I modelli di organizzazione e di gestione eventualmente adottati dalle societa' di revisione, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, contengono specifiche previsioni in merito alla prevenzione dei reati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. 2. L'organismo di vigilanza, nominato ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, vigila sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione e, in coordinamento con gli organi sociali e le funzioni di controllo, verifica l'efficacia dei presidi e l'osservanza delle procedure relative alla mitigazione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, promuovendo l'adozione delle misure correttive piu' idonee al superamento di eventuali carenze. 3. L'organismo di vigilanza e' dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e, nell'esercizio delle proprie funzioni, puo' accedere senza limitazioni a tutte le informazioni aziendali rilevanti e scambia regolari flussi informativi con gli organi e le funzioni aziendali. 4. Le attivita' svolte dall'organismo sono documentate e i relativi atti, ove richiesti, sono prontamente forniti alle Autorita' di vigilanza di settore e alla UIF.