(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
        Organismo di vigilanza di cui al decreto legislativo 
                        8 giugno 2001, n. 231 
 
    1. I  modelli  di  organizzazione  e  di  gestione  eventualmente
adottati dalle societa' di revisione, ai sensi e per gli  effetti  di
cui  al  decreto  legislativo  8  giugno  2001  n.  231,   contengono
specifiche  previsioni  in  merito  alla  prevenzione  dei  reati  di
riciclaggio e finanziamento del terrorismo. 
    2. L'organismo di vigilanza, nominato ai sensi  dell'art.  6  del
decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, vigila sul funzionamento  e
sull'osservanza dei modelli di organizzazione e  di  gestione  e,  in
coordinamento con gli organi sociali  e  le  funzioni  di  controllo,
verifica l'efficacia  dei  presidi  e  l'osservanza  delle  procedure
relative alla mitigazione e gestione dei rischi di riciclaggio  e  di
finanziamento del terrorismo,  promuovendo  l'adozione  delle  misure
correttive piu' idonee al superamento di eventuali carenze. 
    3. L'organismo di vigilanza  e'  dotato  di  autonomi  poteri  di
iniziativa e di controllo e, nell'esercizio delle  proprie  funzioni,
puo' accedere senza limitazioni a  tutte  le  informazioni  aziendali
rilevanti e scambia regolari flussi informativi con gli organi  e  le
funzioni aziendali. 
    4. Le  attivita'  svolte  dall'organismo  sono  documentate  e  i
relativi atti, ove richiesti, sono prontamente forniti alle Autorita'
di vigilanza di settore e alla UIF.