(( Art. 9-bis 
 
Disposizioni in materia di sanzioni per assegni senza clausola di non
                           trasferibilita' 
 
  1. All'articolo 63 del decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.
231, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  « 1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per  le  violazioni  di
cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori  a  30.000
euro, l'entita' della  sanzione  minima  e'  pari  al  10  per  cento
dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La
disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le
circostanze di minore gravita' della violazione, accertate  ai  sensi
dell'articolo 67». 
  2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  ai
procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  63  del  decreto
          legislativo 21 novembre  2007,  n.  231  (Attuazione  della
          direttiva    2005/60/CE    concernente    la    prevenzione
          dell'utilizzo  del   sistema   finanziario   a   scopo   di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE  che  ne  reca  misure  di   esecuzione),   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 63. Inosservanza delle  disposizioni  di  cui  al
          Titolo III 
              1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle  violazioni
          delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1,  2,  3,
          5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria
          da 3.000 euro a 50.000 euro. 
              1-bis. Fermo  quanto  previsto  dal  comma  1,  per  le
          violazioni di cui all'articolo  49,  comma  5,  relative  a
          importi inferiori a 30.000 euro, l'entita'  della  sanzione
          minima e' pari al 10 per cento dell'importo  trasferito  in
          violazione della predetta disposizione. La disposizione  di
          cui al presente  comma  si  applica  qualora  ricorrano  le
          circostanze di minore gravita' della violazione,  accertate
          ai sensi dell'articolo 67. 
              2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo
          49, comma 12, e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 250 euro a 500 euro. 
              3. La violazione del divieto di  cui  all'articolo  50,
          comma  1,  e'  punita  con  una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo. 
              4. La violazione del divieto di  cui  all'articolo  50,
          comma  2,  e'  punita  con  una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo. 
              5. La violazione dell'obbligo di cui  all'articolo  51,
          comma 1, del presente decreto e' punita  con  una  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro. 
              6. Per le violazioni di cui al  comma  1  del  presente
          articolo, che riguardano importi superiori a 250.000  euro,
          la sanzione e'  quintuplicata  nel  minimo  e  nel  massimo
          edittali. 
              7. Per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente
          articolo, che riguardino importi superiori a  50.000  euro,
          la sanzione minima  e  massima  e'  aumentata  del  50  per
          cento."