Art. 9 Disposizione transitoria) 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), acquista efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Orlando, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Orlando