Art. 9 
 
 
                      Disposizione transitoria) 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si  applicano
alle  operazioni  di   intercettazione   relative   a   provvedimenti
autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno  successivo  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. La disposizione di cui all'articolo  2,  comma  1,  lettera  b),
acquista efficacia decorsi dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Gentiloni Silveri, Presidente del 
                                Consiglio dei ministri 
 
                                Orlando, Ministro della giustizia 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando