Art. 9 
 
             Clausola onnicomprensiva mirata «catch all» 
 
  1.   L'Autorita'    competente    subordina    al    rilascio    di
un'autorizzazione  l'esportazione  di  prodotti  a  duplice  uso  non
listati, ovvero la prestazione di servizi di intermediazione a questi
collegati,  qualora  abbia  acquisito  elementi  informativi  su  una
specifica operazione d'esportazione ai sensi degli articoli 4 e 5 del
regolamento duplice uso, nonche'  di  quanto  disposto  dal  presente
decreto. L'Autorita' competente puo' altresi' vietare  o  subordinare
ad autorizzazione l'esportazione dei prodotti di cui al primo periodo
per i motivi previsti dall'articolo 8 del regolamento duplice uso. 
  2.  Ai  fini  di  cui  sopra,   l'Autorita'   competente   comunica
tempestivamente tale intendimento al Ministero degli affari esteri  e
della cooperazione  internazionale,  al  Ministero  dell'interno,  al
Ministero della  difesa,  nonche'  all'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli. 
  3. L'esportazione di prodotti a duplice uso non listati, ovvero  la
prestazione di servizi di intermediazione a questi collegati, possono
essere subordinate al rilascio di un'autorizzazione, ai  sensi  degli
articoli 4 e 5  del  regolamento  duplice  uso,  anche  su  richiesta
specifica del Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale,  del  Ministero  dell'interno,  del  Ministero  della
difesa,  nonche'  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli.   La
richiesta e' inviata all'Autorita' competente e comunicata alle altre
amministrazioni interessate. 
  4. Laddove l'autorizzazione richiesta abbia ad oggetto materiali  o
informazioni  classificati,  la  stessa  e'  subordinata  al   parere
vincolante del Dipartimento informazioni per la sicurezza. 
  5. Nel caso in cui vengano formulate osservazioni da parte  di  una
delle amministrazioni  interessate,  entro  dieci  giorni  lavorativi
successivi alla ricezione  della  comunicazione  o  della  richiesta,
l'Autorita' competente  indice,  entro  i  successivi  cinque  giorni
lavorativi, una riunione interministeriale per il loro esame. Qualora
all'esito della riunione venga confermato  che  l'esportazione  o  la
prestazione di servizi  di  intermediazione  e'  da  assoggettare  ad
autorizzazione  per  motivi  di   non   proliferazione,   l'Autorita'
competente comunica tempestivamente tale decisione all'esportatore  o
all'intermediario,  dandone  contestuale  notizia  all'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli ed alle altre amministrazioni interessate. 
  6. Nel caso in cui non vengano formulate osservazioni da  parte  di
una delle predette amministrazioni, l'Autorita'  competente  comunica
tempestivamente all'esportatore o all'intermediario la subordinazione
ad autorizzazione dell'operazione di esportazione o  intermediazione,
dandone contestuale  informazione  all'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli ed alle altre amministrazioni interessate. 
  7. Ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del  regolamento  duplice
uso, qualora l'esportatore venga  a  conoscenza  o  abbia  motivo  di
ritenere che i  prodotti  a  duplice  uso  non  listati  che  intende
esportare sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle
utilizzazioni  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  dell'articolo  4  del
regolamento  duplice  uso,  e'  tenuto  ad   informarne   l'Autorita'
competente,  producendo  tutta  la  documentazione   necessaria.   Al
medesimo obbligo di informativa, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2
e 3, del predetto regolamento, e' tenuto  anche  l'intermediario  che
venga a conoscenza o abbia  motivo  di  ritenere  che  i  servizi  di
intermediazione prestati siano riferiti ai prodotti a duplice  uso  e
ai prodotti a duplice uso non listati, destinati ad uno degli usi  di
cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento duplice uso. 
  8. L'Autorita' competente,  valutate  le  informazioni  fornite  ed
esaminata la documentazione presentata,  ove  non  ritenga  infondata
l'informativa dell'esportatore o dell'intermediario di cui  al  comma
7, comunica la stessa  al  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno, al  Ministero
della difesa,  nonche'  all'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,
attivando  la  procedura  di  cui  ai  commi  da  2  a  6.  Ai   fini
autorizzativi  di  cui  al   presente   articolo,   l'esportatore   o
l'intermediario   interessati   devono    presentare    all'Autorita'
competente idonea istanza, sottoscritta  dal  legale  rappresentante,
secondo le modalita' e procedure di cui all'articolo 10.