Art. 9 
 
          Modifica all'articolo 1 del codice della strada, 
                   in materia di principi generali 
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 1 del codice della strada,  di  cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «al  principio
della  sicurezza  stradale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «ai
principi della sicurezza stradale e della  mobilita'  sostenibile»  e
dopo le parole:  «fluidita'  della  circolazione»  sono  aggiunte  le
seguenti: «; di promuovere l'uso dei velocipedi». 
  2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 61, al comma  1,  lettera  c),  le  parole:  «Gli
autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati
di strutture  portasci  o  portabagagli  applicate  posteriormente  a
sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza  massima»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di  linea
possono  essere  dotati  di  strutture  portasci,  portabiciclette  o
portabagagli  applicate  a  sbalzo  posteriormente  o,  per  le  sole
strutture portabiciclette, anche anteriormente»; 
    b) all'articolo 164, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da  gran  turismo  e  di
linea, in deroga al comma 2, e' consentito  l'utilizzo  di  strutture
portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tale struttura puo'
sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad  un  massimo
di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta l'art. 1 del citato decreto legislativo 30
          aprile 1992, n. 285, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Principi generali) In  vigore  dal  30  giugno
          2003. - 1. La sicurezza delle persone,  nella  circolazione
          stradale, rientra  tra  le  finalita'  primarie  di  ordine
          sociale ed economico perseguite dallo Stato. 
              2. La circolazione dei  veicoli,  dei  pedoni  e  degli
          animali sulle strade e' regolata dalle norme  del  presente
          codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse,
          nel rispetto delle normative internazionali  e  comunitarie
          in  materia.  Le  norme  e  i  provvedimenti  attuativi  si
          ispirano ai  principi  della  sicurezza  stradale  e  della
          mobilita'  sostenibile,  perseguendo  gli   obiettivi:   di
          ridurre i costi economici, sociali ed ambientali  derivanti
          dal  traffico  veicolare;  di  migliorare  il  livello   di
          qualita' della vita  dei  cittadini  anche  attraverso  una
          razionale utilizzazione del territorio;  di  migliorare  la
          fluidita'  della  circolazione;  di  promuovere  l'uso  dei
          velocipedi. 
              3. Al fine di ridurre il numero  e  gli  effetti  degli
          incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi  ed  agli
          indirizzi della  Commissione  europea,  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale
          per la sicurezza stradale. 
              4.  Il  Governo  comunica  annualmente  al   Parlamento
          l'esito delle indagini  periodiche  riguardanti  i  profili
          sociali,  ambientali  ed   economici   della   circolazione
          stradale. 
              5. Il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
          fornisce all'opinione pubblica i  dati  piu'  significativi
          utilizzando i piu'  moderni  sistemi  di  comunicazione  di
          massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini,  il
          messaggio   pubblicitario   di   tipo   prevenzionale    ed
          educativo.». 
              - Si riporta l'art. 61, comma  1,  del  citato  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 61 (Sagoma limite) In vigore dal 6 dicembre  1996
          - 1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e  nei  commi
          successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso  il
          suo carico deve avere: 
                a)  larghezza  massima  non  eccedente  2,55  m;  nel
          computo di tale larghezza non sono  comprese  le  sporgenze
          dovute ai retrovisori, purche' mobili; 
                b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus
          e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani  e
          suburbani   circolanti   su   itinerari   prestabiliti   e'
          consentito che tale altezza sia di 4,30 m; 
                c) lunghezza totale, compresi gli organi  di  traino,
          non eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi,  per
          i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non
          sono considerati i retrovisori, purche' mobili. Gli autobus
          da noleggio, da gran turismo  e  di  linea  possono  essere
          dotati   di   strutture   portasci,    portabiciclette    o
          portabagagli applicate a sbalzo posteriormente  o,  per  le
          sole  strutture   portabiciclette,   anche   anteriormente,
          secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Dipartimento  per   i
          trasporti terrestri. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 164, comma 2,  del  citato  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 164 (Sistemazione  del  carico  sui  veicoli)  In
          vigore dal 1 ottobre 199. - 3 (Omissis). 
              2. Il carico non  deve  superare  i  limiti  di  sagoma
          stabiliti   dall'art.    61    e    non    puo'    sporgere
          longitudinalmente dalla parte anteriore del  veicolo;  puo'
          sporgere  longitudinalmente  dalla  parte  posteriore,   se
          costituito  da  cose  indivisibili,  fino  ai  3/10   della
          lunghezza del veicolo stesso, purche' nei limiti  stabiliti
          dall'art. 61. 
              2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo
          e di linea, in deroga al comma 2, e' consentito  l'utilizzo
          di   strutture   portabiciclette   applicate    a    sbalzo
          anteriormente;     tale     struttura     puo'     sporgere
          longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un  massimo
          di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo. 
              (Omissis).».