Art. 9 Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 1. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti: «12-bis. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza si applica, relativamente alla sanzione della censura di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, irrogata in data antecedente al 1° gennaio 2017, la disciplina di cui all'articolo 1369 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 12-ter. Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, i procedimenti disciplinari da cui possa derivare una sanzione disciplinare di stato pendenti al momento del transito: a) se non sospesi a norma dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono proseguiti dalla Commissione di disciplina di cui all'articolo 148 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, secondo le modalita' ivi previste, e, se definiti con proposta di sanzione disciplinare di stato, il relativo provvedimento e' disposto dagli organi competenti ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; b) se sospesi ai sensi dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono riassunti e istruiti dagli organi e secondo le procedure di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e definiti, in deroga all'articolo 1393 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, all'esito del procedimento penale, entro 90 giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili. 12-quater. Per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili, di cui l'Amministrazione militare ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare e' condotta dagli organi e secondo le procedure di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 12-quinquies. Nei casi di cui ai commi 12-ter e 12-quater, per l'irrogazione delle sanzioni si osservano le seguenti disposizioni: a) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sospensione disciplinare dall'impiego da uno a sei mesi; b) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della perdita del grado per rimozione; c) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, sono valutate in ordine all'irrogazione della perdita del grado per condanna penale limitatamente ai reati e alle pene previsti anche nell'ordinamento militare, ovvero in ordine all'irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma nei restanti casi. 12-sexies. I procedimenti non definiti alla data del 31 dicembre 2016, concernenti l'attribuzione al personale del Corpo forestale dello Stato delle ricompense per lodevole comportamento o per particolare rendimento antecedenti al transito nell'Arma dei carabinieri nel Corpo della guardia di finanza, sono istruiti e definiti, secondo le disposizioni in vigore per il personale dell'Arma dei carabinieri e del predetto Corpo, entro il 31 dicembre 2018. 12-septies. Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito si estinguono, ad eccezione di quelli da cui possa derivare una sanzione disciplinare piu' grave della multa. 12-octies. Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai procedimenti disciplinari non estinti si applicano, altresi', le seguenti disposizioni: a) se non sospesi, a norma dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono proseguiti dalla Commissione di disciplina di cui all'articolo 148 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, secondo le modalita' ivi previste, e se definiti con proposta di sanzione disciplinare, il relativo provvedimento e' disposto dagli organi competenti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1996, cosi come modificato e integrato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 26 maggio 2004 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 giugno 2004; b) se sospesi, ai sensi dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono riassunti e istruiti dagli organi e secondo le procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 12-octies, lettera a). 12-nonies. Per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili, di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare e' condotta dagli organi e secondo le procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 12-octies, lettera a). 12-decies. Nei casi di cui ai commi 12-octies e 12-nonies, per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, nei confronti del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le seguenti disposizioni: a) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1996, cosi come modificato e integrato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 26 maggio 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2004; b) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento con preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alla lettera a); c) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento senza preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alla lettera a). 12-undecies. Per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nella Polizia di Stato, per fatti commessi antecedentemente al transito nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare e' condotta dagli organi e secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, e si applicano le seguenti disposizioni: a) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio da uno a sei mesi, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737; b) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, ai sensi dell'articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737; c) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, sono valutate in ordine all'irrogazione della destituzione, ai sensi dell'articolo 8, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, ovvero in ordine all'irrogazione delle sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione, ai sensi degli articoli 6 e 7 del medesimo decreto, nei restanti casi; d) al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Amministrazione della pubblica sicurezza si applica, con rinvio all'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'istituto della riabilitazione. 12-duodecies. Per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare e' condotta dagli organi e secondo le procedure previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Nei casi di cui al primo periodo, per l'irrogazione delle sanzioni si osservano le seguenti disposizioni: a) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, salva diversa disposizione contenuta in norme imperative; b) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento con preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, salva diversa disposizione contenuta in norme imperative; c) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento senza preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole.». b) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti: «13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 2214-quater del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano anche alle prime elezioni degli organi della rappresentanza militare per il rinnovo dei delegati in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. 13-ter. Ai fini della concessione della croce per anzianita' di servizio di cui all'articolo 858 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 195, il servizio prestato nel Corpo forestale dello Stato dal personale transitato nell'Arma dei carabinieri o nella Guardia di finanza, e' considerato servizio militare.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 dicembre 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Pinotti, Ministro della difesa Minniti, Ministro dell'interno Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell' articolo 18 del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, come modificato dal presente decreto: «Art 18 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. L'Arma dei carabinieri succede nei rapporti giuridici attivi e passivi del Corpo forestale dello Stato, ivi compresi quelli derivanti dalla sottoscrizione delle convenzioni relative alla sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale e dei contratti individuali di lavoro stipulati con il personale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, fatte salve le convenzioni di collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici rientranti negli ambiti funzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 per le quali subentrano le amministrazioni ivi indicate. 2. In deroga all'articolo 13-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni di legge, di regolamento e di decreto di natura non regolamentare vigenti che fanno riferimento a funzioni, compiti e attivita' del Corpo forestale dello Stato e attribuiti ai sensi del presente decreto, devono intendersi riferite all'Arma dei carabinieri, se non rientranti tra quelle devolute al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi degli articoli 9, 10 e 11. 3. Con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e' individuata anche l'Amministrazione statale che subentra nei contratti di locazione, comodato o cessione a qualsiasi titolo di immobili sedi del personale trasferito all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 11. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni destinatarie dei beni recedono dai contratti relativi agli immobili che non risultano necessari all'espletamento dei compiti istituzionali, anche in deroga alle eventuali clausole difformi previste contrattualmente. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 4. L'Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono autorizzati ad adottare i provvedimenti occorrenti per il mantenimento dell'aeronavigabilita' continua degli aeromobili trasferiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1. 5. In prima applicazione, i provvedimenti e i protocolli di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 2, 4, commi 2 e 3, e 5, commi 2 e 3, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e trovano applicazione dal 1°(gradi) gennaio 2017. Entro il medesimo termine, al fine di rafforzare gli interventi di razionalizzazione volti ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento informativo, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre Forze di polizia adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato, trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorita' giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale. 6. Al fine di eliminare progressivamente duplicazioni o sovrapposizioni di strutture operative, logistiche ed amministrative assicurando il mantenimento di adeguati livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, delle acque e della sicurezza agroalimentare, fino al 31 dicembre 2024 i provvedimenti di istituzione e di soppressione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Arma dei carabinieri, di qualunque livello ed organizzazione, connessi con il procedimento di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, previo assenso del Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto con i Ministri dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali nonche' dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 7. In relazione al riassetto dei comparti di specialita' e alla razionalizzazione dei presidi di polizia di cui agli articoli 2 e 3, al fine di realizzare una omogenea e funzionale copertura sul territorio nazionale delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208. 8. Nelle more dell'attribuzione delle funzioni del Corpo forestale dello Stato all'Arma dei carabinieri, le funzioni di ispettore e di agente fitosanitario, di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono esercitate, rispettivamente, dal personale dei ruoli dei periti e dei revisori del Corpo forestale dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette funzioni sono svolte sotto il coordinamento funzionale del Servizio fitosanitario nazionale. 9. Il personale appartenente ai ruoli dei periti, revisori e operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato giudicato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, permanentemente non idoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto ai sensi delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 23-bis, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, ovvero assunto ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con la sola esclusione di quello di cui all'articolo 18 della medesima legge, ovvero che si trovi nella condizione di cui all'articolo 636 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e che non abbia esercitato la facolta' di cui al comma 3 del medesimo articolo, e' inserito d'ufficio nel contingente collocabile presso le amministrazioni statali individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 3, per l'assegnazione preferibilmente nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'incremento della dotazione organica trasferita all'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 12, comma 1, e' corrispondentemente ridotto. 10. Il personale appartenente ai ruoli dei periti, revisori e operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 2212-bis, commi 5, 6 e 7, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, che, durante la frequenza o al termine del corso di formazione militare di cui all'articolo 2214-quater, comma 20, lettera a), del medesimo decreto legislativo, risulta non idoneo a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri, transita nei ruoli civili del Ministero della difesa con conseguente temporaneo trasferimento delle relative risorse finanziarie. La corrispondente dotazione organica dell'Arma dei carabinieri e' resa temporaneamente indisponibile sino alla cessazione dal servizio dello stesso personale. 11. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato ai sensi del presente decreto nelle amministrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, conserva il regime di quiescenza dell'ordinamento di provenienza. 12. Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nelle Forze di polizia, i procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito si estinguono, ad eccezione di quelli da cui possa derivare una sanzione disciplinare di stato. 12-bis. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza si applica, relativamente alla sanzione della censura di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, irrogata in data antecedente al 1° gennaio 2017, la disciplina di cui all'articolo 1369 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 12-ter. Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, i procedimenti disciplinari da cui possa derivare una sanzione disciplinare di stato pendenti al momento del transito: a) se non sospesi a norma dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono proseguiti dalla Commissione di disciplina di cui all'articolo 148 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, secondo le modalita' ivi previste, e, se definiti con proposta di sanzione disciplinare di stato, il relativo provvedimento e' disposto dagli organi competenti ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; b) se sospesi ai sensi dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono riassunti e istruiti dagli organi e secondo le procedure di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e definiti, in deroga all'articolo 1393 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, all'esito del procedimento penale, entro 90 giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili. 12-quater. Per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili, di cui l'Amministrazione Militare ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare e' condotta dagli organi e secondo le procedure di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 12-quinquies. Nei casi di cui ai commi 12-ter e 12-quater, per l'irrogazione delle sanzioni si osservano le seguenti disposizioni: a) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sospensione disciplinare dall'impiego da uno a sei mesi; b) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della perdita del grado per rimozione; c) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, sono valutate in ordine all'irrogazione della perdita del grado per condanna penale limitatamente ai reati e alle pene previsti anche nell'ordinamento militare, ovvero in ordine all'irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma nei restanti casi. 12-sexies. I procedimenti non definiti alla data del 31 dicembre 2016, concernenti l'attribuzione al personale del Corpo forestale dello Stato delle ricompense per lodevole comportamento o per particolare rendimento antecedenti al transito nell'Arma dei carabinieri nel Corpo della guardia di finanza, sono istruiti e definiti, secondo le disposizioni in vigore per il personale dell'Arma dei carabinieri e del predetto Corpo, entro il 31 dicembre 2018. 12-septies. Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito si estinguono, ad eccezione di quelli da cui possa derivare una sanzione disciplinare piu' grave della multa. 12-octies. Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai procedimenti disciplinari non estinti si applicano, altresi', le seguenti disposizioni: a) se non sospesi, a norma dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono proseguiti dalla Commissione di disciplina di cui all'articolo 148 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, secondo le modalita' ivi previste, e se definiti con proposta di sanzione disciplinare, il relativo provvedimento e' disposto dagli organi competenti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 29 aprile 1996, cosi come modificato e integrato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria relativo al personale del compatto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 26 maggio 2004 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 giugno 2004; b) se sospesi, ai sensi dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono riassunti e istruiti dagli organi e secondo le procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 12-octies, lettera a). 12-nonies. Per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili, di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare e' condotta dagli organi e secondo le procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 12-octies, lettera a). 12-decies. Nei casi di cui ai commi 12-octies e 12-nonies, per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, nei confronti del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le seguenti disposizioni: a) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro compatto aziende pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 29 aprile 1996, cosi come modificato e integrato dal contratto collettivo nazionale- di lavoro di categoria relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 26 maggio 2004 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 giugno 2004; b) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento con preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alla lettera a); c) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento senza preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alla lettera a). 12-undecies. Per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nella Polizia di Stato, per fatti commessi antecedentemente al transito nell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare e' condotta dagli organi e secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, e si applicano le seguenti disposizioni: a) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione cli cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio da uno a sei mesi, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737; b) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, ai sensi dell'articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.737; c) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, sono valutate in ordine all'irrogazione della destituzione, ai sensi dell'articolo 8, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.737, ovvero in ordine all'irrogazione delle sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione, ai sensi degli articoli 6 e 7 del medesimo decreto, nei restanti casi; d) al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza si applica, con rinvio all'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'istituto della riabilitazione. 12-duodecies. Per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare e' condotta dagli organi e secondo le procedure previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Nei casi di cui al primo periodo, per l'irrogazione delle sanzioni si osservano le seguenti disposizioni: a) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, salvo diversa disposizione contenuta in norme imperative; b) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento con preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di. lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, salva diversa disposizione contenuta in norme imperative; e) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbe la sanzioni disciplinare di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento senza preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole. 13. Al personale del Corpo forestale dello Stato al momento del transito disposto ai sensi del presente decreto si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 29 marzo 2001, n. 86. 13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 2214-quater del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano anche alle prime elezioni degli organi della rappresentanza militare per il rinnovo dei delegati in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. 13-ter. Ai fini della concessione della croce per anzianita' di servizio di cui all'articolo 858 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 195, il servizio prestato nel Corpo forestale dello Stato dal personale transitato nell'Arma dei carabinieri o nella Guardia di finanza, e' considerato servizio militare. 14. Al fine della progressiva armonizzazione degli istituti previsti in via transitoria per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri con quelli degli altri ruoli del personale della medesima Arma, da attuare entro il 31 dicembre 2027, si provvede attraverso le disposizioni in materia di revisione dei ruoli di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge. 15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della difesa, sono stabilite le procedure per il ritiro e le modalita' di custodia della bandiera e delle altre memorie e cimeli del Corpo forestale dello Stato. 15-bis. Fino al 30 giugno 2017, gli uffici del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, assicurano la gestione stralcio delle operazioni di chiusura delle contabilita' in capo al Corpo forestale dello Stato, con il coordinamento, ai sensi del comma 16 del presente articolo, del soggetto in servizio alla data del 31 dicembre 2016 in qualita' di Capo del Corpo forestale dello Stato, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 16. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono emanate le disposizioni in merito all'inquadramento, a decorrere dal 30 aprile 2017, del Capo del Corpo forestale dello Stato il quale continua ad esercitare le proprie funzioni per l'amministrazione del Corpo fino al completamento delle procedure di assorbimento del Corpo medesimo.» Per completezza di informazione si riporta il testo degli articoli 79, 81, 84, 85, 87, 117, 148 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3: «Art. 79 (Censura). - La censura e' una dichiarazione di biasimo scritta e motivata ed e' inflitta per lievi trasgressioni.» «Art. 81 (Sospensione dalla qualifica). - La sospensione dalla qualifica consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non piu' di sei mesi. La sospensione e' inflitta: a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravita'; b) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori; c) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali; d) per violazione del segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno; e) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarita' o nella continuita' del servizio e per volontario abbandono del servizio, salvo restando quanto e' disposto dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, in ordine alla tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati; f) per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti.» «Art. 84 (Destituzione). - La destituzione e' inflitta: a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale; b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedelta' dell'impiegato; c) per grave abuso di autorita' o di fiducia; d) per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbia portato grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici od a privati; e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti; f) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dell'impiegato per ragioni d'ufficio; g) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente o per eccitamento all'insubordinazione; h) per istigazione agli atti di cui alla lettera e) dell'art. 81.» «Art. 85 (Destituzione di diritto). - L'impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare: a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalita' dello Stato esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralita' pubblica ed il buon costume previsti dagli artt. 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del Codice penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita; b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della liberta' vigilata. Salvo quanto previsto nell'art. 123, comma terzo, nei casi contemplati dall'art. 84 e dal presente articolo il trattamento di quiescenza e previdenza e' regolato dalle disposizioni vigenti in materia.» «Art. 87 (Riabilitazione). - Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e sempre che l'impiegato abbia riportato nei due anni la qualifica di «ottimo»; possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono altresi' essere modificati i giudizi complessivi riportati dall'impiegato dopo la sanzione ed in conseguenza di questa. Il provvedimento e' adottato con decreto ministeriale, sentiti il Consiglio di amministrazione e la Commissione di disciplina.» «Art. 117 (Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale). - Qualora per il fatto addebitato all'impiegato sia stata iniziata azione penale il procedimento disciplinare non puo' essere promosso fino al termine di quello penale e, se gia' iniziato, deve essere sospeso.» «Art. 148 (Commissione di disciplina). - All'inizio di ogni biennio e' costituita, con decreto del Ministro, una Commissione di disciplina presso ciascun Ministero, Alto Commissariato od altra amministrazione centrale. La Commissione e' presieduta da un direttore generale ed e' composta da due impiegati con qualifica di ispettore generale. Non possono essere nominati membri della Commissione impiegati che sono tra loro parenti od affini di primo o secondo grado. Nell'ipotesi prevista dall'ottavo comma dell'articolo 146 il presidente ed i membri della Commissione di disciplina sono nominati tra gli impiegati delle carriere direttive di qualifica non inferiore a direttore di divisione, comunque in servizio presso le amministrazioni stesse. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di tutti i componenti. Per ciascuno dei due membri della Commissione e per il segretario e' nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente, ne fa le veci il membro piu' anziano il quale e', a sua volta, sostituito da uno dei membri supplenti. Qualora durante il biennio il presidente o taluno dei membri della Commissione od il segretario venga a cessare dall'incarico si provvede alla sostituzione, per il tempo che rimane al compimento del biennio, con le modalita' previste nel presente articolo. Nessuno puo' far parte della Commissione per piu' di quattro anni consecutivi, salvo che la sostituzione non sia possibile.» Per completezza di informazione si riporta il testo vigente dell' articolo 9 del legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena destituzione dei pubblici dipendenti) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 1990, n. 36. «Art. 9. 1. Il pubblico dipendente non puo' essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. E' abrogata ogni contraria disposizione di legge. 2. La destituzione puo' sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare e' revocata di diritto. 3. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo.» Per completezza di informazione si riporta il testo degli articoli 1393 e i commi 21, 22 e 23, dell'art 2214-quater, del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 1393 (Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale). - 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorita' giudiziaria, e' avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravita', punibili con la consegna di rigore di cui all'articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all'articolo 1357, l'autorita' competente, solo nei casi di particolare complessita' dell'accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all'esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare non e' comunque promosso e se gia' iniziato e' sospeso fino alla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Rimane salva la possibilita' di adottare la sospensione precauzionale dall'impiego di cui all'articolo 916, in caso di sospensione o mancato avvio del procedimento disciplinare. 2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale e' definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il militare non lo ha commesso, l'autorita' competente, ad istanza di parte, da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilita' della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale. 3. Se il procedimento disciplinare si conclude senza l'irrogazione di sanzioni e il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorita' competente riapre il procedimento disciplinare per valutare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare e' riaperto, altresi', se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare puo' comportare la sanzione di stato della perdita del grado per rimozione, ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, mentre e' stata irrogata una diversa sanzione. 4. Nei casi di cui ai commi 1, primo periodo, 2 e 3 il procedimento disciplinare e', rispettivamente, avviato o riaperto entro novanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed e' concluso entro duecentosettanta giorni dall'avvio o dalla riapertura. La riapertura avviene mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorita' competente e il procedimento prosegue secondo le ordinarie modalita' previste.» «21. Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 2257, il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e' chiamato a eleggere, con procedura straordinaria e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 935 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, delegati per la composizione dei consigli di base di rappresentanza di cui all'articolo 875 del medesimo decreto, istituiti presso il Comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a), nonche' presso il Servizio centrale della Scuola del Corpo forestale e presso i Comandi regionali confluiti nell'Arma dei carabinieri, questi ultimi accorpati, ai soli fini elettorali, in tre unita' di base per aree geografiche. 22. Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 2257, i delegati dei consigli di base eletti secondo la procedura di cui al comma 21, eleggono otto rappresentanti, due per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 872 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che costituiscono il consiglio intermedio di rappresentanza istituito presso il Comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a). 23. Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 2257, i delegati del consiglio intermedio eletti ai sensi del comma 22 eleggono un rappresentante, il quale partecipa, con diritto di voto, alle riunioni della sezione Carabinieri del consiglio centrale di rappresentanza e alle commissioni interforze di tutte le categorie. Risulta eletto il delegato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze dei votanti, il quale e' chiamato a rappresentare unitariamente le categorie del ruolo forestale.» Per completezza di informazione si riporta il testo degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1981, n. 342: «Art. 6 (Sospensione dal servizio). - La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio per un periodo da uno a sei mesi, con la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare di importo pari alla meta' dello stipendio e degli altri eventuali emolumenti valutabili a tal fine a norma delle disposizioni vigenti, oltre gli assegni per carichi di famiglia. Comporta la deduzione dal computo della anzianita' di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio nonche' il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di cui al precedente art. 5. Tale ritardo e' elevato a tre anni se la sospensione dalla qualifica e' superiore a quattro mesi. Puo' essere inflitta nei seguenti casi: 1) mancanze previste dal precedente art. 4, qualora rivestano carattere di particolare gravita' ovvero siano reiterate o abituali; 2) condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo che non comporti gli effetti di cui al successivo art. 8; 3) denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori; 4) comportamento che produce turbamento nella regolarita' o nella continuita' del servizio di istituto; 5) tolleranza di abusi commessi da dipendenti; 6) atti contrari ai doveri derivanti dalla subordinazione; 7) assidua frequenza, senza necessita' di servizio ed in maniera da suscitare pubblico scandalo, di persone dedite ad attivita' immorale o contro il buon costume ovvero di pregiudicati; 8) uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope risultante da referto medico legale; 9) allontanamento, senza autorizzazione, dalla sede di servizio per un periodo superiore a cinque giorni; 10) omessa o ritardata presentazione in servizio per un periodo superiore a quarantotto ore e inferiore ai cinque giorni o, comunque, nei casi in cui l'omissione o la ritardata presentazione in servizio di cui all'art. 4, n. 10, provochi gravi disservizi ovvero sia reiterata o abituale. La sospensione dal servizio e' inflitta con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, previo giudizio del consiglio centrale di disciplina, qualora trattisi di personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e direttive e, previo giudizio del consiglio provinciale di disciplina, per il restante personale." «Art. 7 (Destituzione). - La destituzione consiste nella cancellazione dai ruoli dell'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza la cui condotta abbia reso incompatibile la sua ulteriore permanenza in servizio. La destituzione e' inflitta: 1) per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore o del senso morale; 2) per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento; 3) per grave abuso di autorita' o di fiducia; 4) per dolosa violazione dei doveri che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad enti pubblici o a privati; 5) per gravi atti di insubordinazione commessi pubblicamente o per istigazione all'insubordinazione; 6) per reiterazione delle infrazioni per le quali e' prevista la sospensione dal servizio o per persistente riprovevole condotta dopo che siano stati adottati altri provvedimenti disciplinari; 7) per omessa riassunzione del servizio, senza giustificato motivo, dopo cinque giorni di assenza arbitraria. La destituzione e' inflitta con le stesse modalita' previste per la sospensione dal servizio." «Art. 8 (Destituzione di diritto). - L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza incorre nella destituzione di diritto: a) per condanna passata in giudicato per i delitti contro la personalita' dello Stato; per i delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione; per i delitti contro la fede pubblica, escluso quello di cui all'art. 457 del codice penale; per i delitti contro la moralita' pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del codice penale e per i delitti previsti dagli articoli 3 e 4 della L. 20 febbraio 1958 n. 75; per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa, appropriazione indebita, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, circonvenzione di persone incapaci, usura, ricettazione; per ogni tipo di delitto a fine di eversione; per i delitti previsti dalla legge sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale sia stata irrogata una pena non inferiore ad un anno di reclusione; b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; c) per applicazione di una misura di sicurezza personale di cui all'art. 215 del codice penale ovvero di una misura di prevenzione prevista dall'art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423. Nei casi contemplati dal precedente art. 7 e dal presente articolo il trattamento di quiescenza e previdenza e' regolato dalle disposizioni vigenti in materia. La destituzione di diritto e' disposta con decreto del Ministro dell'interno per il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e direttive; con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza per il restante personale.» Per completezza d'informazione, si riporta il testo dell'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 1990, n. 36. «Art. 9. 1. Il pubblico dipendente non puo' essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. E' abrogata ogni contraria disposizione di legge. 2. La destituzione puo' sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare e' revocata di diritto. 3. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo.» Per completezza d'informazione, si riporta il testo vigente dell'articolo 858 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140, S.O: «Art. 858 (Presupposti). - 1. La croce per anzianita' di servizio e' conferita ai militari delle Forze armate che hanno compiuto i seguenti periodi minimi di servizio: a) ufficiali e sottufficiali: 1) croce d'oro con stelletta: 40 anni; 2) croce d'oro: 25 anni; 3) croce d'argento: 16 anni. b) graduati e militari di truppa: 1) croce d'argento con stelletta: 25 anni; 2) croce d'argento: 16 anni.» Per completezza d'informazione, si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno, 1990, n. 195 (Regolamento recante modificazioni alle norme in materia di concessione della croce al merito di servizio ai militari della Guardia di finanza) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 1990, n. 170: «Art. 3. 1. Hanno titolo a conseguirla ed a fregiarsene, anche dopo la cessazione dal servizio, gli ufficiali, i sottufficiali e gli appartenenti al ruolo dei finanzieri ed appuntati che abbiano compiuto i seguenti periodi minimi di servizio: a) croce d'oro: 25 anni; b) croce d'argento: 16 anni. 2. E' computato, ai fini della concessione, il servizio prestato nelle altre Forze armate dello Stato e nelle altre Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, anteriormente all'arruolamento nella Guardia di finanza. 3. Il nastro della croce d'oro e' sormontato da a stelletta d'oro al compimento del 400 anno di servizio. 4. L'insegna di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.»