Art. 9 
 
                      Modifiche all'articolo 18 
           del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 
 
  1. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  177,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti: 
      «12-bis.  Al  personale  del  Corpo   forestale   dello   Stato
transitato nell'Arma dei carabinieri e nel  Corpo  della  guardia  di
finanza si applica, relativamente alla sanzione della censura di  cui
all'articolo 79  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, irrogata in data antecedente al 1° gennaio  2017,
la disciplina di cui all'articolo 1369  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66. 
      12-ter. Per  il  personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato
transitato nell'Arma dei carabinieri e nel  Corpo  della  guardia  di
finanza, i  procedimenti  disciplinari  da  cui  possa  derivare  una
sanzione disciplinare di stato pendenti al momento del transito: 
        a) se non sospesi a norma dell'articolo 117 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3,  sono  proseguiti
dalla Commissione di disciplina di cui all'articolo 148 del  medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 3  del  1957,  secondo  le
modalita' ivi previste, e,  se  definiti  con  proposta  di  sanzione
disciplinare di stato, il relativo provvedimento  e'  disposto  dagli
organi competenti ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.
66; 
        b) se sospesi ai sensi  dell'articolo  117  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono  riassunti  e
istruiti dagli organi e  secondo  le  procedure  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e definiti, in deroga  all'articolo
1393 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010,  all'esito  del
procedimento  penale,   entro   90   giorni   dalla   data   in   cui
l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o  del
decreto penale irrevocabili. 
      12-quater.  Per  i  fatti  commessi  dal  personale  del  Corpo
forestale dello Stato  antecedentemente  al  transito  nell'Arma  dei
carabinieri e nel Corpo  della  guardia  di  finanza,  giudicati  con
sentenza o decreto  penale  irrevocabili,  di  cui  l'Amministrazione
militare ha avuto  conoscenza  integrale,  la  valutazione  sotto  il
profilo disciplinare e' condotta dagli organi e secondo le  procedure
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
      12-quinquies. Nei casi di cui ai commi 12-ter e 12-quater,  per
l'irrogazione delle sanzioni si osservano le seguenti disposizioni: 
      a)   le   condotte,   che   nell'ordinamento   di   provenienza
comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 81  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono  valutate  in
ordine all'irrogazione della sospensione disciplinare dall'impiego da
uno a sei mesi; 
      b)   le   condotte,   che   nell'ordinamento   di   provenienza
comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 84  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono  valutate  in
ordine all'irrogazione della perdita del grado per rimozione; 
      c)   le   condotte,   che   nell'ordinamento   di   provenienza
comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 85  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,  n.  3,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n.  19,
sono valutate in ordine all'irrogazione della perdita del  grado  per
condanna penale limitatamente ai reati e  alle  pene  previsti  anche
nell'ordinamento militare, ovvero  in  ordine  all'irrogazione  delle
sanzioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma nei  restanti
casi. 
    12-sexies. I procedimenti non definiti alla data del 31  dicembre
2016, concernenti l'attribuzione al  personale  del  Corpo  forestale
dello  Stato  delle  ricompense  per  lodevole  comportamento  o  per
particolare  rendimento  antecedenti  al   transito   nell'Arma   dei
carabinieri nel Corpo della  guardia  di  finanza,  sono  istruiti  e
definiti,  secondo  le  disposizioni  in  vigore  per  il   personale
dell'Arma dei carabinieri e del predetto Corpo, entro il 31  dicembre
2018. 
    12-septies. Per il personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato
transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  i  procedimenti
disciplinari pendenti al  momento  del  transito  si  estinguono,  ad
eccezione di quelli da cui possa derivare una  sanzione  disciplinare
piu' grave della multa. 
    12-octies. Per il  personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato
transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai  procedimenti
disciplinari  non  estinti  si  applicano,  altresi',   le   seguenti
disposizioni: 
      a) se non sospesi, a norma dell'articolo 117  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3,  sono  proseguiti
dalla Commissione di disciplina di cui all'articolo 148 del  medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 3  del  1957,  secondo  le
modalita' ivi previste,  e  se  definiti  con  proposta  di  sanzione
disciplinare, il relativo  provvedimento  e'  disposto  dagli  organi
competenti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro  del
comparto aziende pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  29  aprile
1996, cosi come  modificato  e  integrato  dal  contratto  collettivo
nazionale di lavoro di categoria relativo al personale  del  comparto
delle amministrazioni autonome dello Stato ad  ordinamento  autonomo,
sottoscritto il 26 maggio 2004 e pubblicato nella Gazzetta  ufficiale
del 15 giugno 2004; 
      b) se sospesi, ai  sensi  dell'articolo  117  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono  riassunti  e
istruiti dagli organi e secondo le procedure previste  dai  contratti
collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 12-octies, lettera a). 
    12-nonies. Per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale
dello Stato antecedentemente al  transito  nel  Corpo  nazionale  dei
vigili  del  fuoco,  giudicati  con   sentenza   o   decreto   penale
irrevocabili, di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale,
la valutazione sotto il profilo disciplinare e' condotta dagli organi
e secondo le procedure previste dai contratti collettivi nazionali di
lavoro di cui al comma 12-octies, lettera a). 
    12-decies. Nei casi di cui ai commi 12-octies  e  12-nonies,  per
l'irrogazione  delle  sanzioni  disciplinari,   nei   confronti   del
personale del  Corpo  forestale  dello  Stato  transitato  nel  Corpo
nazionale  dei  vigili  del   fuoco,   si   applicano   le   seguenti
disposizioni: 
      a)   le   condotte   che   nell'ordinamento   di    provenienza
comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo  81  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3,  sono
valutate in ordine all'irrogazione della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di  sei
mesi prevista dal contratto collettivo nazionale di  lavoro  comparto
aziende pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1996,  cosi
come modificato e integrato dal  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro  di  categoria  relativo  al  personale  del  comparto   delle
amministrazioni  autonome  dello  Stato  ad   ordinamento   autonomo,
sottoscritto il 26 maggio 2004 e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
del 15 giugno 2004; 
      b)   le   condotte   che   nell'ordinamento   di    provenienza
comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo  84  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3,  sono
valutate in ordine all'irrogazione del  licenziamento  con  preavviso
previsto dai contratti collettivi nazionali di  lavoro  di  cui  alla
lettera a); 
      c)   le   condotte   che   nell'ordinamento   di    provenienza
comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo  85  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo  9,  della  legge  7  febbraio
1990,  n.  19,  sono   valutate   in   ordine   all'irrogazione   del
licenziamento  senza  preavviso  previsto  dai  contratti  collettivi
nazionali di lavoro di cui alla lettera a). 
    12-undecies. Per l'irrogazione delle  sanzioni  disciplinari  nei
confronti del personale del Corpo forestale  dello  Stato  transitato
nella Polizia  di  Stato,  per  fatti  commessi  antecedentemente  al
transito nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, giudicati con
sentenza o decreto penale irrevocabili di  cui  l'Amministrazione  ha
avuto  conoscenza  integrale,  la  valutazione   sotto   il   profilo
disciplinare e' condotta dagli organi e secondo le procedure  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, e
si applicano le seguenti disposizioni: 
      a)   le   condotte,   che   nell'ordinamento   di   provenienza
comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 81  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono  valutate  in
ordine all'irrogazione della sanzione disciplinare della  sospensione
dal servizio da uno a sei mesi, ai sensi dell'articolo 6 del  decreto
del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737; 
      b)   le   condotte,   che   nell'ordinamento   di   provenienza
comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 84  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono  valutate  in
ordine all'irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione
dal servizio, ai sensi dell'articolo 7 decreto del  Presidente  della
Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737; 
      c)   le   condotte   che   nell'ordinamento   di    provenienza
comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 85  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,  n.  3,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n.  19,
sono valutate in ordine all'irrogazione della destituzione, ai  sensi
dell'articolo 8, lettere b) e c) del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, ovvero in ordine  all'irrogazione
delle sanzioni della sospensione dal servizio e  della  destituzione,
ai sensi degli articoli 6 e 7  del  medesimo  decreto,  nei  restanti
casi; 
      d) al personale del  Corpo  forestale  dello  Stato  transitato
nell'Amministrazione della pubblica sicurezza si applica, con  rinvio
all'articolo 87  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, l'istituto della riabilitazione. 
    12-duodecies. Per  i  fatti  commessi  dal  personale  del  Corpo
forestale dello Stato  antecedentemente  al  transito  nel  Ministero
delle politiche  agricole,  alimentari  e  forestali,  giudicati  con
sentenza o decreto penale irrevocabili di  cui  l'Amministrazione  ha
avuto  conoscenza  integrale,  la  valutazione   sotto   il   profilo
disciplinare e' condotta dagli organi e secondo le procedure previste
dal decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  dai  contratti
collettivi nazionali di lavoro di riferimento per  il  personale  del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Nei  casi
di  cui  al  primo  periodo,  per  l'irrogazione  delle  sanzioni  si
osservano le seguenti disposizioni: 
      a)   le   condotte   che   nell'ordinamento   di    provenienza
comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo  81  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3,  sono
valutate in ordine all'irrogazione della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo  di
sei mesi prevista dai contratti collettivi  nazionali  di  lavoro  di
riferimento per il personale del Ministero delle politiche  agricole,
alimentari e forestali, salva diversa disposizione contenuta in norme
imperative; 
      b)   le   condotte   che   nell'ordinamento   di    provenienza
comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo  84  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3,  sono
valutate in ordine all'irrogazione del  licenziamento  con  preavviso
previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di  riferimento
per il personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, salva diversa disposizione contenuta in norme imperative; 
      c)   le   condotte   che   nell'ordinamento   di    provenienza
comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo  85  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3,  sono
valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento senza  preavviso
previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di  riferimento
per il personale del Ministero delle politiche agricole.». 
    b) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti: 
      «13-bis.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  21,  22  e   23
dell'articolo 2214-quater del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
66, si  applicano  anche  alle  prime  elezioni  degli  organi  della
rappresentanza militare per il rinnovo dei delegati  in  carica  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
      13-ter. Ai fini della concessione della croce per anzianita' di
servizio di cui all'articolo 858 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e  all'articolo  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23  giugno  1990,  n.  195,  il  servizio
prestato nel Corpo forestale dello  Stato  dal  personale  transitato
nell'Arma dei carabinieri o nella Guardia di finanza, e'  considerato
servizio militare.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 12 dicembre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del
                               Consiglio dei ministri 
 
                               Madia, Ministro per la semplificazione
                               e la pubblica amministrazione 
 
                               Padoan, Ministro dell'economia e delle
                               finanze 
 
                               Pinotti, Ministro della difesa 
 
                               Minniti, Ministro dell'interno 
 
                               Martina,  Ministro   delle   politiche
                               agricole alimentari e forestali 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo  dell'  articolo  18  del  citato
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, come modificato
          dal presente decreto: 
              «Art 18  (Disposizioni  transitorie  e  finali).  -  1.
          L'Arma  dei  carabinieri  succede  nei  rapporti  giuridici
          attivi e passivi  del  Corpo  forestale  dello  Stato,  ivi
          compresi  quelli  derivanti  dalla   sottoscrizione   delle
          convenzioni relative alla sorveglianza sui territori  delle
          aree  naturali  protette  di   rilievo   internazionale   e
          nazionale e dei contratti individuali di  lavoro  stipulati
          con il personale assunto ai  sensi  della  legge  5  aprile
          1985, n. 124, fatte salve le convenzioni di  collaborazione
          con  amministrazioni  ed  enti  pubblici  rientranti  negli
          ambiti funzionali di cui agli articoli 9, 10 e  11  per  le
          quali subentrano le amministrazioni ivi indicate. 
              2. In deroga all'articolo 13-bis della legge 23  agosto
          1988, n. 400, le disposizioni di legge, di regolamento e di
          decreto di  natura  non  regolamentare  vigenti  che  fanno
          riferimento a  funzioni,  compiti  e  attivita'  del  Corpo
          forestale dello Stato e attribuiti ai  sensi  del  presente
          decreto,   devono   intendersi   riferite   all'Arma    dei
          carabinieri, se non rientranti tra quelle devolute al Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di  Stato,  al
          Corpo  della  guardia  di  finanza  e  al  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali  ai  sensi  degli
          articoli 9, 10 e 11. 
              3. Con i decreti adottati ai  sensi  dell'articolo  13,
          comma 1, e' individuata anche l'Amministrazione statale che
          subentra nei contratti di locazione, comodato o cessione  a
          qualsiasi titolo di immobili sedi del personale  trasferito
          all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco, alla Polizia di Stato, al  Corpo  della  guardia  di
          finanza e al Ministero delle politiche agricole  alimentari
          e forestali, ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e  11.  Entro
          due anni dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  le
          Amministrazioni  destinatarie   dei   beni   recedono   dai
          contratti  relativi  agli  immobili   che   non   risultano
          necessari all'espletamento dei compiti istituzionali, anche
          in  deroga  alle  eventuali  clausole   difformi   previste
          contrattualmente. Dal presente comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
              4. L'Arma dei carabinieri  e  il  Corpo  nazionale  dei
          vigili  del  fuoco   sono   autorizzati   ad   adottare   i
          provvedimenti    occorrenti     per     il     mantenimento
          dell'aeronavigabilita' continua degli aeromobili trasferiti
          ai sensi dell'articolo 13, comma 1. 
              5.  In  prima  applicazione,  i   provvedimenti   e   i
          protocolli di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 2,  4,
          commi 2 e 3, e 5, commi 2 e 3, sono adottati entro sei mesi
          dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  e
          trovano applicazione dal 1°(gradi) gennaio 2017.  Entro  il
          medesimo termine, al fine di rafforzare gli  interventi  di
          razionalizzazione   volti   ad   evitare   duplicazioni   e
          sovrapposizioni, anche  mediante  un  efficace  e  omogeneo
          coordinamento informativo, il capo della  polizia-direttore
          generale della pubblica sicurezza e i vertici  delle  altre
          Forze di polizia adottano  apposite  istruzioni  attraverso
          cui  i  responsabili  di  ciascun   presidio   di   polizia
          interessato, trasmettono alla propria scala  gerarchica  le
          notizie relative all'inoltro  delle  informative  di  reato
          all'autorita' giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi
          prescritti dalle norme del codice di procedura penale. 
              6. Al fine di eliminare progressivamente duplicazioni o
          sovrapposizioni  di  strutture  operative,  logistiche   ed
          amministrative  assicurando  il  mantenimento  di  adeguati
          livelli di presidio dell'ambiente,  del  territorio,  delle
          acque e della sicurezza agroalimentare, fino al 31 dicembre
          2024 i provvedimenti di istituzione e  di  soppressione  di
          comandi, enti e altre strutture  ordinative  dell'Arma  dei
          carabinieri,  di  qualunque  livello   ed   organizzazione,
          connessi con il  procedimento  di  assorbimento  del  Corpo
          forestale dello Stato, sono adottati con determinazione del
          Comandante  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,   previo
          assenso del Ministro della  difesa,  che  si  pronuncia  di
          concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  delle  politiche
          agricole alimentari e  forestali  nonche'  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare. 
              7.  In  relazione  al   riassetto   dei   comparti   di
          specialita' e alla razionalizzazione dei presidi di polizia
          di cui agli articoli 2 e  3,  al  fine  di  realizzare  una
          omogenea e funzionale copertura  sul  territorio  nazionale
          delle articolazioni periferiche dell'amministrazione  della
          pubblica sicurezza, entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto sono  apportate  le  necessarie
          modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22
          marzo 2001, n. 208. 
              8. Nelle  more  dell'attribuzione  delle  funzioni  del
          Corpo forestale dello Stato all'Arma  dei  carabinieri,  le
          funzioni di ispettore e di  agente  fitosanitario,  di  cui
          agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 19 agosto
          2005,  n.  214,  sono  esercitate,   rispettivamente,   dal
          personale dei ruoli dei periti e  dei  revisori  del  Corpo
          forestale dello Stato dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto. Le predette funzioni sono svolte sotto il
          coordinamento   funzionale   del   Servizio   fitosanitario
          nazionale. 
              9. Il  personale  appartenente  ai  ruoli  dei  periti,
          revisori e operatori e collaboratori  del  Corpo  forestale
          dello Stato giudicato, alla data di entrata in  vigore  del
          presente  decreto,  permanentemente  non  idoneo  in  forma
          assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto  ai  sensi
          delle disposizioni  adottate  in  attuazione  dell'articolo
          23-bis, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
          201, ovvero assunto ai sensi della legge 12 marzo 1999,  n.
          68, con la sola esclusione di quello di cui all'articolo 18
          della medesima legge, ovvero che si trovi nella  condizione
          di cui all'articolo 636 del citato decreto  legislativo  n.
          66 del 2010 e che non abbia esercitato la facolta'  di  cui
          al comma 3 del medesimo articolo, e' inserito d'ufficio nel
          contingente collocabile presso le  amministrazioni  statali
          individuate  ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  3,   per
          l'assegnazione  preferibilmente  nei  ruoli  del  Ministero
          delle   politiche   agricole   alimentari   e    forestali.
          L'incremento della dotazione organica  trasferita  all'Arma
          dei carabinieri ai sensi  dell'articolo  12,  comma  1,  e'
          corrispondentemente ridotto. 
              10. Il personale  appartenente  ai  ruoli  dei  periti,
          revisori e operatori e collaboratori  del  Corpo  forestale
          dello Stato transitato nei ruoli  forestali  dell'Arma  dei
          carabinieri di cui all'articolo 2212-bis, commi 5, 6  e  7,
          del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, che, durante
          la frequenza o al termine del corso di formazione  militare
          di cui all'articolo 2214-quater, comma 20, lettera a),  del
          medesimo decreto legislativo, risulta non idoneo a prestare
          servizio nell'Arma  dei  carabinieri,  transita  nei  ruoli
          civili  del  Ministero   della   difesa   con   conseguente
          temporaneo    trasferimento    delle    relative    risorse
          finanziarie. La corrispondente dotazione organica dell'Arma
          dei carabinieri e' resa temporaneamente indisponibile  sino
          alla cessazione dal servizio dello stesso personale. 
              11.  Il  personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato
          transitato   ai   sensi   del   presente   decreto    nelle
          amministrazioni di cui all'articolo 12, comma  1,  conserva
          il regime di quiescenza dell'ordinamento di provenienza. 
              12. Per il personale del Corpo  forestale  dello  Stato
          transitato  nelle  Forze   di   polizia,   i   procedimenti
          disciplinari  pendenti   al   momento   del   transito   si
          estinguono, ad eccezione di quelli da  cui  possa  derivare
          una sanzione disciplinare di stato. 
              12-bis. Al personale del Corpo  forestale  dello  Stato
          transitato nell'Arma dei  carabinieri  e  nel  Corpo  della
          guardia di finanza si applica, relativamente alla  sanzione
          della censura  di  cui  all'articolo  79  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, irrogata
          in data antecedente al 1° gennaio 2017,  la  disciplina  di
          cui all'articolo 1369  del  decreto  legislativo  15  marzo
          2010, n. 66. 
              12-ter. Per il  personale  del  Corpo  forestale  dello
          Stato transitato nell'Arma  dei  carabinieri  e  nel  Corpo
          della guardia di finanza, i  procedimenti  disciplinari  da
          cui possa  derivare  una  sanzione  disciplinare  di  stato
          pendenti al momento del transito: 
                a) se non  sospesi  a  norma  dell'articolo  117  del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3, sono proseguiti dalla Commissione di disciplina  di  cui
          all'articolo 148 del medesimo decreto del Presidente  della
          Repubblica  n.  3  del  1957,  secondo  le  modalita'   ivi
          previste,  e,  se  definiti  con   proposta   di   sanzione
          disciplinare  di  stato,  il  relativo   provvedimento   e'
          disposto dagli  organi  competenti  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
                b) se sospesi ai sensi dell'articolo 117 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono
          riassunti e istruiti dagli organi e secondo le procedure di
          cui  al  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  e
          definiti, in deroga all'articolo 1393 del medesimo  decreto
          legislativo n. 66  del  2010,  all'esito  del  procedimento
          penale, entro 90 giorni dalla data in cui l'Amministrazione
          ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del  decreto
          penale irrevocabili. 
              12-quater. Per i fatti commessi dal personale del Corpo
          forestale  dello   Stato   antecedentemente   al   transito
          nell'Arma dei carabinieri e  nel  Corpo  della  guardia  di
          finanza,  giudicati   con   sentenza   o   decreto   penale
          irrevocabili, di cui l'Amministrazione  Militare  ha  avuto
          conoscenza  integrale,  la  valutazione  sotto  il  profilo
          disciplinare  e'  condotta  dagli  organi  e   secondo   le
          procedure di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
          66. 
              12-quinquies.  Nei  casi  di  cui  ai  commi  12-ter  e
          12-quater, per l'irrogazione delle sanzioni si osservano le
          seguenti disposizioni: 
                a) le condotte, che nell'ordinamento  di  provenienza
          comporterebbero la sanzione  di  cui  all'articolo  81  del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3,  sono   valutate   in   ordine   all'irrogazione   della
          sospensione disciplinare dall'impiego da uno a sei mesi; 
                b) le condotte, che nell'ordinamento  di  provenienza
          comporterebbero la sanzione  di  cui  all'articolo  84  del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3, sono valutate in ordine  all'irrogazione  della  perdita
          del grado per rimozione; 
                c) le condotte, che nell'ordinamento  di  provenienza
          comporterebbero la sanzione  di  cui  all'articolo  85  del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3, fermo restando quanto previsto  dall'articolo  9,  della
          legge 7 febbraio 1990,  n.  19,  sono  valutate  in  ordine
          all'irrogazione della perdita del grado per condanna penale
          limitatamente  ai  reati  e  alle   pene   previsti   anche
          nell'ordinamento militare, ovvero in ordine all'irrogazione
          delle sanzioni di cui alle lettere a)  e  b)  del  presente
          comma nei restanti casi. 
              12-sexies. I procedimenti non definiti alla data del 31
          dicembre 2016, concernenti l'attribuzione al personale  del
          Corpo forestale dello Stato delle ricompense  per  lodevole
          comportamento o per particolare rendimento  antecedenti  al
          transito nell'Arma dei carabinieri nel Corpo della  guardia
          di  finanza,  sono  istruiti   e   definiti,   secondo   le
          disposizioni in  vigore  per  il  personale  dell'Arma  dei
          carabinieri e del predetto  Corpo,  entro  il  31  dicembre
          2018. 
              12-septies. Per il personale del Corpo forestale  dello
          Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
          i  procedimenti  disciplinari  pendenti  al   momento   del
          transito si estinguono, ad eccezione di quelli da cui possa
          derivare una sanzione disciplinare piu' grave della multa. 
              12-octies. Per il personale del Corpo  forestale  dello
          Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
          ai procedimenti  disciplinari  non  estinti  si  applicano,
          altresi', le seguenti disposizioni: 
                a) se non sospesi,  a  norma  dell'articolo  117  del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3, sono proseguiti dalla Commissione di disciplina  di  cui
          all'articolo 148 del medesimo decreto del Presidente  della
          Repubblica  n.  3  del  1957,  secondo  le  modalita'   ivi
          previste,  e  se  definiti   con   proposta   di   sanzione
          disciplinare, il relativo provvedimento e'  disposto  dagli
          organi  competenti  previsti   dal   contratto   collettivo
          nazionale di lavoro del comparto aziende  pubblicato  nella
          Gazzetta ufficiale del 29 aprile 1996, cosi come modificato
          e integrato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di
          categoria  relativo  al  personale   del   compatto   delle
          amministrazioni  autonome  dello   Stato   ad   ordinamento
          autonomo, sottoscritto il 26 maggio 2004 e pubblicato nella
          Gazzetta ufficiale del 15 giugno 2004; 
                b) se sospesi, ai sensi dell'articolo 117 del decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono
          riassunti e istruiti dagli organi e  secondo  le  procedure
          previste dai contratti collettivi nazionali  di  lavoro  di
          cui al comma 12-octies, lettera a). 
              12-nonies. Per i fatti commessi dal personale del Corpo
          forestale dello  Stato  antecedentemente  al  transito  nel
          Corpo  nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco,  giudicati   con
          sentenza   o   decreto   penale   irrevocabili,   di    cui
          l'Amministrazione  ha  avuto   conoscenza   integrale,   la
          valutazione sotto il profilo disciplinare e' condotta dagli
          organi  e  secondo  le  procedure  previste  dai  contratti
          collettivi nazionali di lavoro di cui al  comma  12-octies,
          lettera a). 
              12-decies.  Nei  casi  di  cui  ai  commi  12-octies  e
          12-nonies, per l'irrogazione delle  sanzioni  disciplinari,
          nei confronti del personale del Corpo forestale dello Stato
          transitato nel Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  si
          applicano le seguenti disposizioni: 
                a) le condotte che  nell'ordinamento  di  provenienza
          comporterebbero   la   sanzione   disciplinare    di    cui
          all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica
          10  gennaio  1957,  n.   3,   sono   valutate   in   ordine
          all'irrogazione  della   sospensione   dal   servizio   con
          privazione della retribuzione  da  11  giorni  fino  ad  un
          massimo di  sei  mesi  prevista  dal  contratto  collettivo
          nazionale  di  lavoro  compatto  aziende  pubblicato  nella
          Gazzetta ufficiale del 29 aprile 1996, cosi come modificato
          e integrato dal contratto collettivo nazionale-  di  lavoro
          di categoria  relativo  al  personale  del  comparto  delle
          amministrazioni  autonome  dello   Stato   ad   ordinamento
          autonomo, sottoscritto il 26 maggio 2004 e pubblicato nella
          Gazzetta ufficiale del 15 giugno 2004; 
                b) le condotte che  nell'ordinamento  di  provenienza
          comporterebbero   la   sanzione   disciplinare    di    cui
          all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica
          10  gennaio  1957,  n.   3,   sono   valutate   in   ordine
          all'irrogazione del licenziamento  con  preavviso  previsto
          dai contratti collettivi nazionali di lavoro  di  cui  alla
          lettera a); 
                c) le condotte che  nell'ordinamento  di  provenienza
          comporterebbero   la   sanzione   disciplinare    di    cui
          all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica
          10 gennaio 1957,  n.  3,  fermo  restando  quanto  previsto
          dall'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n.  19,  sono
          valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento  senza
          preavviso previsto dai contratti  collettivi  nazionali  di
          lavoro di cui alla lettera a). 
              12-undecies.   Per   l'irrogazione    delle    sanzioni
          disciplinari  nei  confronti  del   personale   del   Corpo
          forestale dello Stato transitato nella  Polizia  di  Stato,
          per   fatti   commessi   antecedentemente    al    transito
          nell'Amministrazione della  Pubblica  Sicurezza,  giudicati
          con  sentenza  o  decreto  penale   irrevocabili   di   cui
          l'Amministrazione  ha  avuto   conoscenza   integrale,   la
          valutazione sotto il profilo disciplinare e' condotta dagli
          organi e  secondo  le  procedure  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737,  e  si
          applicano le seguenti disposizioni: 
                a) le condotte, che nell'ordinamento  di  provenienza
          comporterebbero la sanzione cli  cui  all'articolo  81  del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3, sono valutate in ordine all'irrogazione  della  sanzione
          disciplinare della sospensione dal servizio da  uno  a  sei
          mesi, ai sensi dell'articolo 6 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737; 
                b) le condotte, che nell'ordinamento  di  provenienza
          comporterebbero la sanzione  di  cui  all'articolo  84  del
          decreto del Presidente della Repubblica  10  gennaio  1957,
          n.3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sanzione
          disciplinare della  destituzione  dal  servizio,  ai  sensi
          dell'articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica  25
          ottobre 1981, n.737; 
                c) le condotte che  nell'ordinamento  di  provenienza
          comporterebbero la sanzione  di  cui  all'articolo  85  del
          decreto del Presidente della Repubblica  10  gennaio  1957,
          n.3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9,  della
          legge 7 febbraio 1990,  n.  19,  sono  valutate  in  ordine
          all'irrogazione della destituzione, ai sensi  dell'articolo
          8, lettere  b)  e  c)  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  25  ottobre  1981,  n.737,  ovvero  in   ordine
          all'irrogazione  delle  sanzioni  della   sospensione   dal
          servizio e della destituzione, ai sensi degli articoli 6  e
          7 del medesimo decreto, nei restanti casi; 
                d) al  personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato
          transitato nell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza si
          applica,  con  rinvio  all'articolo  87  del  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,   n.   3,
          l'istituto della riabilitazione. 
              12-duodecies. Per i fatti commessi  dal  personale  del
          Corpo forestale dello Stato  antecedentemente  al  transito
          nel  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari   e
          forestali,  giudicati  con  sentenza   o   decreto   penale
          irrevocabili di cui l'Amministrazione ha  avuto  conoscenza
          integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare  e'
          condotta dagli organi e secondo le procedure  previste  dal
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai  contratti
          collettivi  nazionali  di  lavoro  di  riferimento  per  il
          personale   del   Ministero   delle   politiche   agricole,
          alimentari e forestali. Nei casi di cui al  primo  periodo,
          per l'irrogazione delle sanzioni si osservano  le  seguenti
          disposizioni: 
                a) le condotte che  nell'ordinamento  di  provenienza
          comporterebbero   la   sanzione   disciplinare    di    cui
          all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica
          10  gennaio  1957,  n.   3,   sono   valutate   in   ordine
          all'irrogazione  della   sospensione   dal   servizio   con
          privazione della retribuzione da undici giorni fino  ad  un
          massimo di  sei  mesi  prevista  dai  contratti  collettivi
          nazionali di lavoro di riferimento  per  il  personale  del
          Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,
          salvo diversa disposizione contenuta in norme imperative; 
                b) le condotte che  nell'ordinamento  di  provenienza
          comporterebbero   la   sanzione   disciplinare    di    cui
          all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica
          10  gennaio  1957,  n.   3,   sono   valutate   in   ordine
          all'irrogazione del licenziamento  con  preavviso  previsto
          dai  contratti   collettivi   nazionali   di.   lavoro   di
          riferimento per il personale del Ministero delle  politiche
          agricole,   alimentari   e   forestali,    salva    diversa
          disposizione contenuta in norme imperative; 
              e) le  condotte  che  nell'ordinamento  di  provenienza
          comporterebbe la sanzioni disciplinare di cui  all'articolo
          85 del decreto del Presidente della Repubblica  10  gennaio
          1957, n 3, sono  valutate  in  ordine  all'irrogazione  del
          licenziamento  senza  preavviso  previsto   dai   contratti
          collettivi  nazionali  di  lavoro  di  riferimento  per  il
          personale del Ministero delle politiche agricole. 
              13. Al personale del Corpo  forestale  dello  Stato  al
          momento del transito disposto ai sensi del presente decreto
          si applicano  le  disposizioni  previste  dall'articolo  1,
          comma 1-bis, della legge 29 marzo 2001, n. 86. 
              13-bis. Le disposizioni di cui ai commi  21,  22  e  23
          dell'articolo 2214-quater del decreto legislativo 15  marzo
          2010, n. 66, si applicano anche alle prime  elezioni  degli
          organi della rappresentanza militare  per  il  rinnovo  dei
          delegati in carica alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              13-ter. Ai  fini  della  concessione  della  croce  per
          anzianita' di servizio di cui all'articolo 858 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90  e
          all'articolo 3 del decreto del Presidente della  Repubblica
          23 giugno 1990, n. 195,  il  servizio  prestato  nel  Corpo
          forestale dello Stato dal  personale  transitato  nell'Arma
          dei carabinieri o nella Guardia di finanza, e'  considerato
          servizio militare. 
              14. Al  fine  della  progressiva  armonizzazione  degli
          istituti previsti in via transitoria per il  personale  del
          Corpo  forestale  dello  Stato  transitato  nell'Arma   dei
          carabinieri con quelli  degli  altri  ruoli  del  personale
          della medesima Arma, da attuare entro il 31 dicembre  2027,
          si  provvede  attraverso  le  disposizioni  in  materia  di
          revisione dei ruoli di cui all'articolo 8, comma 1, lettera
          a), numero 1), della legge. 
              15. Con decreto del Ministro delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, di concerto con il  Ministro  della
          difesa, sono stabilite le procedure  per  il  ritiro  e  le
          modalita' di custodia della bandiera e delle altre  memorie
          e cimeli del Corpo forestale dello Stato. 
              15-bis. Fino al 30 giugno 2017, gli uffici del  Comando
          generale dell'Arma dei Carabinieri, assicurano la  gestione
          stralcio delle operazioni di chiusura delle contabilita' in
          capo al Corpo forestale dello Stato, con il  coordinamento,
          ai sensi del comma 16 del presente articolo,  del  soggetto
          in servizio alla data del 31 dicembre 2016 in  qualita'  di
          Capo del Corpo forestale  dello  Stato,  avvalendosi  delle
          risorse umane, finanziarie e strumentali gia'  disponibili,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              16.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta dei Ministri  della  difesa  e  delle
          politiche agricole  alimentari  e  forestali,  da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto sono emanate  le  disposizioni  in  merito
          all'inquadramento, a decorrere dal 30 aprile 2017, del Capo
          del Corpo  forestale  dello  Stato  il  quale  continua  ad
          esercitare le proprie funzioni  per  l'amministrazione  del
          Corpo fino al completamento delle procedure di assorbimento
          del Corpo medesimo.» 
              Per completezza di informazione  si  riporta  il  testo
          degli articoli 79, 81, 84, 85,  87,  117,  148  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957,  n.
          3: 
              «Art. 79 (Censura). - La censura e'  una  dichiarazione
          di biasimo scritta e motivata  ed  e'  inflitta  per  lievi
          trasgressioni.» 
              «Art.  81   (Sospensione   dalla   qualifica).   -   La
          sospensione dalla  qualifica  consiste  nell'allontanamento
          dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno
          di un mese e non piu' di sei mesi. 
              La sospensione e' inflitta: 
                a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora
          le infrazioni abbiano carattere di particolare gravita'; 
                b)  per  denigrazione  dell'Amministrazione   o   dei
          superiori; 
                c)  per  uso  dell'impiego  ai  fini   di   interessi
          personali; 
                d) per violazione del segreto di  ufficio  che  abbia
          prodotto grave danno; 
                e)  per  comportamento  che  produca  interruzione  o
          turbamento  nella  regolarita'  o  nella  continuita'   del
          servizio e per volontario  abbandono  del  servizio,  salvo
          restando quanto e' disposto  dall'art.  4  della  legge  20
          dicembre  1954,  n.  1181,  in  ordine  alla  tutela  degli
          interessi collettivi ed individuali degli impiegati; 
                f) per tolleranza  di  abusi  commessi  da  impiegati
          dipendenti.» 
              «Art. 84 (Destituzione). - La destituzione e' inflitta: 
                a) per atti  i  quali  rivelino  mancanza  del  senso
          dell'onore e del senso morale; 
                b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri
          di fedelta' dell'impiegato; 
                c) per grave abuso di autorita' o di fiducia; 
                d) per dolosa violazione dei doveri  di  ufficio  che
          abbia  portato  grave  pregiudizio  allo  Stato,  ad   enti
          pubblici od a privati; 
                e)  per  illecito  uso   o   distrazione   di   somme
          amministrate  o  tenute  in  deposito,  o  per   connivente
          tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti; 
                f)  per  richiesta  o  accettazione  di  compensi   o
          benefici in relazione ad affari trattati dell'impiegato per
          ragioni d'ufficio; 
                g)  per  gravi   atti   d'insubordinazione   commessi
          pubblicamente o per eccitamento all'insubordinazione; 
                h) per istigazione agli atti di cui alla  lettera  e)
          dell'art. 81.» 
              «Art.  85  (Destituzione  di  diritto).  -  L'impiegato
          incorre  nella  destituzione,   escluso   il   procedimento
          disciplinare: 
                a) per condanna, passata in  giudicato,  per  delitti
          contro la personalita' dello Stato esclusi quelli  previsti
          nel capo IV del titolo I del libro II  del  Codice  penale;
          ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione,
          corruzione, per delitti contro  la  fede  pubblica  esclusi
          quelli di cui agli artt. 457, 495, 498 del  Codice  penale,
          per delitti contro la moralita' pubblica ed il buon costume
          previsti dagli artt. 519, 520, 521,  531,  532,  533,  534,
          535, 536 e 537 del Codice penale e per i delitti di rapina,
          estorsione,   millantato   credito,   furto,   truffa    ed
          appropriazione indebita; 
                b) per condanna, passata in  giudicato,  che  importi
          l'interdizione  perpetua   dai   pubblici   uffici   ovvero
          l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della
          liberta' vigilata. 
              Salvo quanto previsto nell'art. 123, comma  terzo,  nei
          casi contemplati dall'art. 84 e dal  presente  articolo  il
          trattamento di quiescenza e previdenza  e'  regolato  dalle
          disposizioni vigenti in materia.» 
              «Art. 87 (Riabilitazione). - Trascorsi due  anni  dalla
          data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare
          e sempre che l'impiegato abbia riportato nei  due  anni  la
          qualifica  di  «ottimo»;  possono  essere  resi  nulli  gli
          effetti  di  essa,  esclusa  ogni  efficacia   retroattiva;
          possono altresi' essere modificati  i  giudizi  complessivi
          riportati dall'impiegato dopo la sanzione ed in conseguenza
          di questa. 
              Il provvedimento e' adottato con decreto  ministeriale,
          sentiti il Consiglio di amministrazione e la Commissione di
          disciplina.» 
              «Art. 117 (Sospensione del procedimento disciplinare in
          pendenza del giudizio  penale).  -  Qualora  per  il  fatto
          addebitato all'impiegato sia stata iniziata  azione  penale
          il procedimento disciplinare non puo' essere promosso  fino
          al termine di quello  penale  e,  se  gia'  iniziato,  deve
          essere sospeso.» 
              «Art. 148 (Commissione di disciplina). - All'inizio  di
          ogni biennio e' costituita, con decreto del  Ministro,  una
          Commissione di disciplina presso  ciascun  Ministero,  Alto
          Commissariato od altra amministrazione centrale. 
              La Commissione e' presieduta da un  direttore  generale
          ed e' composta da due impiegati con qualifica di  ispettore
          generale.  Non  possono  essere   nominati   membri   della
          Commissione impiegati che sono tra loro parenti  od  affini
          di primo o secondo grado. 
              Nell'ipotesi prevista dall'ottavo  comma  dell'articolo
          146  il  presidente  ed  i  membri  della  Commissione   di
          disciplina sono nominati tra gli impiegati  delle  carriere
          direttive  di  qualifica  non  inferiore  a  direttore   di
          divisione, comunque in servizio presso  le  amministrazioni
          stesse. 
              Le  funzioni  di  segretario  sono  esercitate  da   un
          impiegato  della  carriera  direttiva  con  qualifica   non
          inferiore a direttore di sezione. 
              Per  la  validita'  delle  riunioni  e'  necessaria  la
          presenza di tutti i componenti. 
              Per ciascuno dei due membri della Commissione e per  il
          segretario  e'  nominato   un   supplente   con   qualifica
          corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza  o
          legittimo impedimento del presidente,  ne  fa  le  veci  il
          membro piu' anziano il quale e', a sua volta, sostituito da
          uno dei membri supplenti. 
              Qualora durante il biennio il presidente o  taluno  dei
          membri della Commissione od il segretario venga  a  cessare
          dall'incarico si provvede alla sostituzione, per  il  tempo
          che rimane al compimento  del  biennio,  con  le  modalita'
          previste nel presente articolo. 
              Nessuno puo' far parte della Commissione  per  piu'  di
          quattro anni consecutivi, salvo che la sostituzione non sia
          possibile.» 
              Per completezza di informazione  si  riporta  il  testo
          vigente dell' articolo 9 del legge 7 febbraio 1990,  n.  19
          (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale
          della pena destituzione dei pubblici dipendenti) pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 1990, n. 36. 
              «Art. 9. 
              1. Il pubblico dipendente non puo' essere destituito di
          diritto a seguito di  condanna  penale.  E'  abrogata  ogni
          contraria disposizione di legge. 
              2.  La  destituzione  puo'   sempre   essere   inflitta
          all'esito del procedimento  disciplinare  che  deve  essere
          proseguito o promosso entro centottanta giorni  dalla  data
          in cui l'amministrazione ha avuto  notizia  della  sentenza
          irrevocabile di condanna e concluso nei successivi  novanta
          giorni. Quando  vi  sia  stata  sospensione  cautelare  dal
          servizio  a  causa  del  procedimento  penale,  la   stessa
          conserva efficacia, se non  revocata,  per  un  periodo  di
          tempo comunque non superiore ad anni cinque.  Decorso  tale
          termine la sospensione cautelare e' revocata di diritto. 
              3. Per i  loro  dipendenti  le  regioni  provvedono  ad
          adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi  fondamentali
          espressi nel presente articolo.» 
              Per completezza di informazione  si  riporta  il  testo
          degli articoli 1393  e  i  commi  21,  22  e  23,  dell'art
          2214-quater, del citato decreto legislativo 15 marzo  2010,
          n. 66: 
              «Art. 1393 (Rapporti fra il procedimento disciplinare e
          il procedimento penale). - 1. Il procedimento disciplinare,
          che abbia ad  oggetto,  in  tutto  o  in  parte,  fatti  in
          relazione ai  quali  procede  l'autorita'  giudiziaria,  e'
          avviato,  proseguito  e  concluso  anche  in  pendenza  del
          procedimento penale.  Per  le  infrazioni  disciplinari  di
          maggiore gravita', punibili con la consegna  di  rigore  di
          cui all'articolo 1362 o con  le  sanzioni  disciplinari  di
          stato di cui  all'articolo  1357,  l'autorita'  competente,
          solo nei casi di particolare complessita' dell'accertamento
          del fatto addebitato al militare ovvero qualora,  all'esito
          di  accertamenti  preliminari,  non  disponga  di  elementi
          conoscitivi   sufficienti   ai   fini   della   valutazione
          disciplinare,  promuove  il  procedimento  disciplinare  al
          termine di quello penale. Il procedimento disciplinare  non
          e' comunque promosso e se gia'  iniziato  e'  sospeso  fino
          alla data in  cui  l'Amministrazione  ha  avuto  conoscenza
          integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili,
          che  concludono  il   procedimento   penale,   ovvero   del
          provvedimento di archiviazione, nel caso  in  cui  riguardi
          atti e comportamenti del militare nello  svolgimento  delle
          proprie funzioni, in adempimento di obblighi  e  doveri  di
          servizio. Rimane  salva  la  possibilita'  di  adottare  la
          sospensione precauzionale dall'impiego di cui  all'articolo
          916,  in  caso  di  sospensione   o   mancato   avvio   del
          procedimento disciplinare. 
              2. Se il procedimento  disciplinare,  non  sospeso,  si
          conclude   con   l'irrogazione   di   una    sanzione    e,
          successivamente, il procedimento penale e' definito con una
          sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce  che  il
          fatto  addebitato  al  dipendente  non   sussiste   o   non
          costituisce illecito penale o che il  militare  non  lo  ha
          commesso, l'autorita' competente, ad istanza di  parte,  da
          proporsi  entro  il  termine  di  decadenza  di  sei   mesi
          dall'irrevocabilita'  della  pronuncia  penale,  riapre  il
          procedimento disciplinare  per  modificarne  o  confermarne
          l'atto  conclusivo  in  relazione  all'esito  del  giudizio
          penale. 
              3. Se il procedimento disciplinare  si  conclude  senza
          l'irrogazione di sanzioni e  il  processo  penale  con  una
          sentenza irrevocabile di condanna,  l'autorita'  competente
          riapre  il  procedimento  disciplinare  per   valutare   le
          determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il
          procedimento disciplinare e' riaperto, altresi',  se  dalla
          sentenza irrevocabile di  condanna  risulta  che  il  fatto
          addebitabile  al  dipendente  in  sede  disciplinare   puo'
          comportare la sanzione di stato della perdita del grado per
          rimozione,  ovvero  la  cessazione  dalla  ferma  o   dalla
          rafferma, mentre e' stata irrogata una diversa sanzione. 
              4. Nei casi di cui ai commi 1, primo periodo, 2 e 3  il
          procedimento disciplinare e',  rispettivamente,  avviato  o
          riaperto  entro  novanta   giorni   dalla   data   in   cui
          l'Amministrazione  ha  avuto  conoscenza  integrale   della
          sentenza  ovvero  dalla   presentazione   dell'istanza   di
          riapertura ed e'  concluso  entro  duecentosettanta  giorni
          dall'avvio  o  dalla  riapertura.  La  riapertura   avviene
          mediante il rinnovo della  contestazione  dell'addebito  da
          parte dell'autorita' competente e il procedimento  prosegue
          secondo le ordinarie modalita' previste.» 
              «21.  Nelle  more  del  rinnovo  degli   organi   della
          rappresentanza militare ai  sensi  dell'articolo  2257,  il
          personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato   transitato
          nell'Arma dei  carabinieri  e'  chiamato  a  eleggere,  con
          procedura straordinaria e nel rispetto dei criteri  di  cui
          all'articolo  935  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90,   delegati   per   la
          composizione dei consigli di base di rappresentanza di  cui
          all'articolo 875 del medesimo decreto, istituiti presso  il
          Comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2,  lettera  a),
          nonche' presso il Servizio centrale della Scuola del  Corpo
          forestale e presso i Comandi regionali confluiti  nell'Arma
          dei carabinieri, questi  ultimi  accorpati,  ai  soli  fini
          elettorali, in tre unita' di base per aree geografiche. 
              22.  Nelle  more  del  rinnovo   degli   organi   della
          rappresentanza militare  ai  sensi  dell'articolo  2257,  i
          delegati dei consigli di base eletti secondo  la  procedura
          di cui al comma 21, eleggono otto rappresentanti,  due  per
          ciascuna  delle  categorie  di  cui  all'articolo  872  del
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
          90,  che   costituiscono   il   consiglio   intermedio   di
          rappresentanza  istituito  presso   il   Comando   di   cui
          all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a). 
              23.  Nelle  more  del  rinnovo   degli   organi   della
          rappresentanza militare  ai  sensi  dell'articolo  2257,  i
          delegati del consiglio intermedio eletti ai sensi del comma
          22 eleggono un  rappresentante,  il  quale  partecipa,  con
          diritto di voto, alle riunioni  della  sezione  Carabinieri
          del consiglio centrale di rappresentanza e alle commissioni
          interforze  di  tutte  le  categorie.  Risulta  eletto   il
          delegato che ha ottenuto il maggior  numero  di  preferenze
          dei  votanti,  il  quale  e'   chiamato   a   rappresentare
          unitariamente le categorie del ruolo forestale.» 
              Per completezza di informazione  si  riporta  il  testo
          degli articoli 6, 7 e 8 del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737  (Sanzioni  disciplinari
          per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza
          e regolamentazione dei relativi  procedimenti),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1981, n. 342: 
              «Art. 6 (Sospensione dal servizio).  -  La  sospensione
          dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio  per
          un periodo da uno a  sei  mesi,  con  la  privazione  della
          retribuzione mensile, salva la concessione  di  un  assegno
          alimentare di importo pari alla  meta'  dello  stipendio  e
          degli altri eventuali emolumenti valutabili a  tal  fine  a
          norma delle disposizioni vigenti,  oltre  gli  assegni  per
          carichi di famiglia. 
              Comporta la deduzione dal computo della  anzianita'  di
          un  periodo  pari  a  quello  trascorso   dal   punito   in
          sospensione dal servizio nonche' il  ritardo  di  due  anni
          nella promozione o nell'aumento periodico dello stipendio o
          nell'attribuzione di una classe superiore di stipendio  con
          la decorrenza di cui al precedente art. 5. Tale ritardo  e'
          elevato a tre anni se la  sospensione  dalla  qualifica  e'
          superiore a quattro mesi. 
              Puo' essere inflitta nei seguenti casi: 
                1) mancanze previste dal precedente art.  4,  qualora
          rivestano carattere di particolare  gravita'  ovvero  siano
          reiterate o abituali; 
                2) condanna, con sentenza passata in  giudicato,  per
          delitto non colposo che non comporti gli effetti di cui  al
          successivo art. 8; 
                3) denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori; 
                4)  comportamento  che   produce   turbamento   nella
          regolarita' o nella continuita' del servizio di istituto; 
                5) tolleranza di abusi commessi da dipendenti; 
                6)  atti   contrari   ai   doveri   derivanti   dalla
          subordinazione; 
                7) assidua frequenza, senza necessita' di servizio ed
          in maniera  da  suscitare  pubblico  scandalo,  di  persone
          dedite ad attivita'  immorale  o  contro  il  buon  costume
          ovvero di pregiudicati; 
                8) uso non terapeutico  di  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope risultante da referto medico legale; 
                9) allontanamento, senza autorizzazione,  dalla  sede
          di servizio per un periodo superiore a cinque giorni; 
                10) omessa o ritardata presentazione in servizio  per
          un periodo superiore  a  quarantotto  ore  e  inferiore  ai
          cinque giorni o, comunque, nei casi in cui l'omissione o la
          ritardata presentazione in servizio di cui all'art.  4,  n.
          10,  provochi  gravi  disservizi  ovvero  sia  reiterata  o
          abituale. 
              La sospensione dal servizio e' inflitta con decreto del
          capo della polizia  -  direttore  generale  della  pubblica
          sicurezza,  previo  giudizio  del  consiglio  centrale   di
          disciplina, qualora trattisi di personale appartenente alle
          qualifiche dirigenziali e direttive e, previo giudizio  del
          consiglio  provinciale  di  disciplina,  per  il   restante
          personale." 
              «Art. 7  (Destituzione).  -  La  destituzione  consiste
          nella cancellazione dai ruoli  dell'appartenente  ai  ruoli
          dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza   la   cui
          condotta  abbia  reso  incompatibile   la   sua   ulteriore
          permanenza in servizio. 
              La destituzione e' inflitta: 
                1)  per  atti  che  rivelino   mancanza   del   senso
          dell'onore o del senso morale; 
                2) per atti che siano in grave contrasto con i doveri
          assunti con il giuramento; 
                3) per grave abuso di autorita' o di fiducia; 
                4)  per  dolosa  violazione  dei  doveri  che   abbia
          arrecato grave pregiudizio allo Stato,  all'Amministrazione
          della pubblica sicurezza, ad enti pubblici o a privati; 
                5)  per  gravi  atti  di  insubordinazione   commessi
          pubblicamente o per istigazione all'insubordinazione; 
                6) per reiterazione delle infrazioni per le quali  e'
          prevista la sospensione  dal  servizio  o  per  persistente
          riprovevole condotta dopo che siano  stati  adottati  altri
          provvedimenti disciplinari; 
                7)  per  omessa  riassunzione  del  servizio,   senza
          giustificato  motivo,  dopo  cinque   giorni   di   assenza
          arbitraria. 
              La destituzione e' inflitta  con  le  stesse  modalita'
          previste per la sospensione dal servizio." 
              «Art. 8 (Destituzione di diritto). - L'appartenente  ai
          ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza incorre
          nella destituzione di diritto: 
                a) per condanna passata in giudicato  per  i  delitti
          contro la  personalita'  dello  Stato;  per  i  delitti  di
          peculato, malversazione,  concussione,  corruzione;  per  i
          delitti contro la fede  pubblica,  escluso  quello  di  cui
          all'art. 457 del codice penale; per  i  delitti  contro  la
          moralita'  pubblica  ed  il  buon  costume  previsti  dagli
          articoli 519, 520, 521 e 537 del  codice  penale  e  per  i
          delitti previsti dagli articoli 3 e 4 della L. 20  febbraio
          1958 n. 75; per i delitti di rapina, estorsione, millantato
          credito, furto, truffa, appropriazione indebita,  sequestro
          di  persona  a   scopo   di   rapina   o   di   estorsione,
          circonvenzione di persone  incapaci,  usura,  ricettazione;
          per ogni tipo di delitto a fine di eversione; per i delitti
          previsti    dalla    legge    sul     nuovo     ordinamento
          dell'Amministrazione  della  pubblica   sicurezza   e   per
          qualsiasi altro delitto non colposo per il quale sia  stata
          irrogata una pena non inferiore ad un anno di reclusione; 
                b) per condanna, passata in  giudicato,  che  importi
          l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; 
                c)  per  applicazione  di  una  misura  di  sicurezza
          personale di cui all'art. 215 del codice penale  ovvero  di
          una misura di prevenzione prevista dall'art. 3 della L.  27
          dicembre 1956, n. 1423. 
              Nei casi  contemplati  dal  precedente  art.  7  e  dal
          presente articolo il trattamento di quiescenza e previdenza
          e' regolato dalle disposizioni vigenti in materia. 
              La destituzione di diritto e' disposta con decreto  del
          Ministro dell'interno per il  personale  appartenente  alle
          qualifiche dirigenziali e direttive; con decreto  del  capo
          della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza
          per il restante personale.» 
              Per completezza d'informazione,  si  riporta  il  testo
          dell'articolo  9,  della  legge  7  febbraio  1990,  n.  19
          (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale
          della  pena  e  destituzione   dei   pubblici   dipendenti)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13  febbraio  1990,  n.
          36. 
              «Art. 9. 
              1. Il pubblico dipendente non puo' essere destituito di
          diritto a seguito di  condanna  penale.  E'  abrogata  ogni
          contraria disposizione di legge. 
              2.  La  destituzione  puo'   sempre   essere   inflitta
          all'esito del procedimento  disciplinare  che  deve  essere
          proseguito o promosso entro centottanta giorni  dalla  data
          in cui l'amministrazione ha avuto  notizia  della  sentenza
          irrevocabile di condanna e concluso nei successivi  novanta
          giorni. Quando  vi  sia  stata  sospensione  cautelare  dal
          servizio  a  causa  del  procedimento  penale,  la   stessa
          conserva efficacia, se non  revocata,  per  un  periodo  di
          tempo comunque non superiore ad anni cinque.  Decorso  tale
          termine la sospensione cautelare e' revocata di diritto. 
              3. Per i  loro  dipendenti  le  regioni  provvedono  ad
          adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi  fondamentali
          espressi nel presente articolo.» 
              Per completezza d'informazione,  si  riporta  il  testo
          vigente dell'articolo 858 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90  (Testo  unico   delle
          disposizioni  regolamentari  in  materia   di   ordinamento
          militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28  novembre
          2005, n.  246),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          giugno 2010, n. 140, S.O: 
              «Art. 858 (Presupposti). - 1. La croce  per  anzianita'
          di servizio e' conferita ai militari delle Forze armate che
          hanno compiuto i seguenti periodi minimi di servizio: 
                a) ufficiali e sottufficiali: 
                  1) croce d'oro con stelletta: 40 anni; 
                  2) croce d'oro: 25 anni; 
                  3) croce d'argento: 16 anni. 
                b) graduati e militari di truppa: 
                  1) croce d'argento con stelletta: 25 anni; 
                  2) croce d'argento: 16 anni.» 
              Per completezza d'informazione,  si  riporta  il  testo
          dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
          23 giugno, 1990, n. 195 (Regolamento recante  modificazioni
          alle norme in materia di concessione della croce al  merito
          di  servizio  ai  militari  della   Guardia   di   finanza)
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 1990, n. 170: 
              «Art. 3. 
              1. Hanno titolo a conseguirla ed a  fregiarsene,  anche
          dopo  la  cessazione  dal  servizio,   gli   ufficiali,   i
          sottufficiali e gli appartenenti al ruolo dei finanzieri ed
          appuntati che abbiano compiuto i seguenti periodi minimi di
          servizio: 
                a) croce d'oro: 25 anni; 
                b) croce d'argento: 16 anni. 
              2. E' computato, ai fini della concessione, il servizio
          prestato nelle altre Forze armate dello Stato e nelle altre
          Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge  1°  aprile
          1981, n. 121, anteriormente all'arruolamento nella  Guardia
          di finanza. 
              3. Il nastro della  croce  d'oro  e'  sormontato  da  a
          stelletta d'oro al compimento del 400 anno di servizio. 
              4. L'insegna di grado superiore sostituisce  quella  di
          grado inferiore.»