Art. 9 
 
       Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo 
 
  1. Gli articoli da 14 a 30, 32 e da 35 a 45 della legge  24  maggio
1967, n. 396, sono abrogati. Nella medesima legge,  ogni  riferimento
al Ministro della giustizia e al Ministero della giustizia si intende
fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della
salute. 
  2. L'articolo 46 della legge 24 maggio 1967, n. 396, e'  sostituito
dal seguente: 
  «Art. 46 (Vigilanza del Ministro della salute). -  1.  Il  Ministro
della salute esercita  l'alta  vigilanza  sull'Ordine  nazionale  dei
biologi». 
  3. Il Ministro della salute, entro novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge,  adotta  gli  atti  necessari
all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2. Entro il  termine
di cui al periodo precedente il Ministro  della  salute,  sentito  il
Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, adotta altresi' gli atti
necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine  dei  biologi  e
nomina i  commissari  straordinari  per  l'indizione  delle  elezioni
secondo le  modalita'  previste  dal  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,  ratificato  dalla
legge 17 aprile 1956, n. 561, in  quanto  applicabile.  Il  Consiglio
dell'Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di  entrata  in
vigore della presente legge  resta  in  carica  fino  alla  fine  del
proprio  mandato  con  le  competenze  ad   esso   attribuite   dalla
legislazione vigente; il rinnovo avviene con  le  modalita'  previste
dalle disposizioni legislative vigenti al momento  delle  elezioni  e
dai relativi provvedimenti attuativi. 
  4. All'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e'  premesso
il seguente: 
  «Art.  01  (Categoria  professionale  degli  psicologi).  -  1.  La
professione di psicologo di cui alla presente legge e' ricompresa tra
le professioni sanitarie di  cui  al  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,  ratificato  dalla
legge 17 aprile 1956, n. 561». 
  5. All'articolo 20 della  legge  18  febbraio  1989,  n.  56,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Le  elezioni  per  il  rinnovo   dei   consigli   territoriali
dell'Ordine si svolgono  contemporaneamente  nel  terzo  quadrimestre
dell'anno di scadenza. La  proclamazione  degli  eletti  deve  essere
effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno»; 
    b) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
  «11. Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad  un  massimo
di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche
in piu' sedi, con forma e modalita'  che  ne  garantiscano  la  piena
accessibilita' in ragione del numero  degli  iscritti,  dell'ampiezza
territoriale e delle caratteristiche  geografiche.  Qualora  l'Ordine
abbia un numero  di  iscritti  superiore  a  5.000  la  durata  delle
votazioni non puo' essere inferiore a tre giorni.  Il  presidente  e'
responsabile del procedimento elettorale. La votazione e'  valida  in
prima  convocazione  quando  abbia  votato  almeno  un  quarto  degli
iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti
purche' non inferiore a un decimo degli iscritti»; 
    c) il comma 12 e' abrogato. 
  6. Nella legge  18  febbraio  1989,  n.  56,  ogni  riferimento  al
Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia  e  giustizia
si intende fatto, rispettivamente, al  Ministro  della  salute  e  al
Ministero della salute.  Il  Ministro  della  salute,  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  adotta
gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4  e
5  e  al  presente  comma,  sentito  il  Consiglio  nazionale   degli
psicologi. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il testo degli articoli da 14 a 30, 32 e da 35 a  45,
          della legge 24  maggio  1967,  n.  396  (Ordinamento  della
          professione di biologo), abrogati dalla presente legge,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1967, n. 149. 
              - Si riporta il testo dell'art. 46 della  citata  legge
          24 maggio 1967, n.  396,  come  sostituito  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 46 (Vigilanza del Ministro della salute). - 1. Il
          Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine
          nazionale dei biologi.». 
              - Per il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
          Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge  17
          aprile 1956, n. 561, si veda in note all'art. 4. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  18
          febbraio  1989,   n.   56,   recante   «Ordinamento   della
          professione di psicologo», come modificato  dalla  presente
          legge: 
              « Art. 01 (Categoria professionale degli psicologi).  -
          1. La professione di psicologo di cui alla  presente  legge
          e' ricompresa  tra  le  professioni  sanitarie  di  cui  al
          decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  13
          settembre 1946, n. 233, ratificato dalla  legge  17  aprile
          1956, n. 561. 
              1. Definizione della professione di psicologo. 
              1. La professione di psicologo  comprende  l'uso  degli
          strumenti conoscitivi e di intervento per  la  prevenzione,
          la diagnosi, le attivita' di abilitazione-riabilitazione  e
          di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona,  al
          gruppo, agli organismi sociali e alle comunita'.  Comprende
          altresi'  le  attivita'  di  sperimentazione,   ricerca   e
          didattica in tale ambito.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 20 della  citata  legge
          18 febbraio 1989, n. 56,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.  20   (Elezione   del   consiglio   regionale   o
          provinciale dell'ordine). - 1. Le elezioni per  il  rinnovo
          dei   consigli   territoriali   dell'Ordine   si   svolgono
          contemporaneamente  nel  terzo  quadrimestre  dell'anno  di
          scadenza.  La  proclamazione  degli  eletti   deve   essere
          effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. 
              2. Il consiglio dell'ordine uscente  rimane  in  carica
          fino all'insediamento del nuovo consiglio. 
              3. 
              4. 
              5. 
              6. 
              7.   L'elettore   viene   ammesso   a   votare   previo
          accertamento  della  sua  identita'   personale,   mediante
          l'esibizione di  un  documento  di  identificazione  ovvero
          mediante il riconoscimento da parte di  un  componente  del
          seggio. 
              8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e
          la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale  la
          depone nell'urna. 
              9. Dell'avvenuta votazione e' presa nota  da  parte  di
          uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al
          nome del votante nell'elenco degli elettori. 
              10. 
              11. Le votazioni durano da un minimo di due  giorni  ad
          un  massimo  di  cinque  giorni  consecutivi,  di  cui  uno
          festivo, e si svolgono anche in  piu'  sedi,  con  forma  e
          modalita' che ne garantiscano la  piena  accessibilita'  in
          ragione   del   numero   degli   iscritti,    dell'ampiezza
          territoriale e delle caratteristiche  geografiche.  Qualora
          l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a  5.000  la
          durata delle votazioni non  puo'  essere  inferiore  a  tre
          giorni. Il  presidente  e'  responsabile  del  procedimento
          elettorale. La votazione e' valida  in  prima  convocazione
          quando abbia votato almeno un  quarto  degli  iscritti;  in
          seconda convocazione qualunque sia il  numero  dei  votanti
          purche' non inferiore a un decimo degli iscritti. 
              12. (Abrogato). 
              13. Il seggio, a  cura  del  presidente  del  consiglio
          dell'ordine,  e'  costituito  in  un   locale   idoneo   ad
          assicurare  la  segretezza  del  voto  e   la   visibilita'
          dell'urna durante le operazioni elettorali.».