Art. 9 
 
Violazioni in materia di elenco degli ingredienti di cui all'articolo
  18, paragrafi 1 e 3, ed all'allegato VII del regolamento 
 
  1. Fatte salve le deroghe  previste  agli  articoli  19  e  20  del
regolamento, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18,
paragrafi 1 e 3, nonche' la  violazione  delle  disposizioni  di  cui
all'allegato VII del citato regolamento, comporta  l'applicazione  al
soggetto responsabile della sanzione  amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro. 
  2. Quando la violazione di cui al comma 1  riguarda  esclusivamente
errori od omissioni formali, essa comporta l'applicazione al soggetto
responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento
di una somma da 500 euro a 4.000 euro. 
  3. La violazione  delle  disposizioni  relative  all'indicazione  e
designazione  degli  ingredienti  di   cui   all'allegato   VII   del
regolamento,  fatte  salve  le   deroghe   ivi   previste,   comporta
l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.