Art. 9 Attivita' di controllo e monitoraggio 1. Le regioni promuovono la stipula di appositi protocolli con le Prefetture territorialmente competenti ai fini della verifica dei profili di legalita' con riguardo all'attuazione degli interventi previsti nelle aree ZES. 2. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 91/2017, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi. 3. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1, l'Agenzia per la coesione territoriale individua, in raccordo con il soggetto di cui all'articolo 8 del presente decreto, un piano di monitoraggio che, sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 8, comma 1, lettera n), consente di valutare l'efficacia delle iniziative attraverso i seguenti principali indicatori di realizzazione e risultato: a) numero di nuove imprese insediate nella ZES suddivise per settore merceologico e classe dimensionale; b) numero di nuovi occupati in imprese insediate nella ZES; c) valore del fatturato delle imprese insediate nella ZES suddivise per classe dimensionale; d) valore totale dei nuovi investimenti e suddivisione per classe dimensionale. 4. Al termine dei sei anni dall'istituzione delle singole ZES, e successivamente con cadenza periodica, l'Agenzia per la coesione territoriale valuta il conseguimento dei risultati attesi sulla base del Piano di sviluppo strategico e trasmette tale valutazione al Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di esito negativo del monitoraggio, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Regioni interessate, puo' adottare modifiche o integrazioni al decreto istitutivo, di cui all'articolo 5. 5. L'Agenzia per la coesione territoriale trasmette una relazione periodica al Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di valutare la possibilita' di modificare o integrare la disciplina dell'istituto della ZES e di valutare l'eventuale rifinanziamento della misura di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 91/2017. La relazione dell'Agenzia per la coesione contiene, altresi', una valutazione del conseguimento dei risultati attesi dalle singole ZES, al fine di valutare l'adozione, sentite le Regioni interessate, di modifiche o integrazioni al decreto istitutivo, di cui all'articolo 5. 6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza e nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'art. 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si rimanda alle note dell'art. 2.