Art. 9 
 
                Attivita' di controllo e monitoraggio 
 
  1. Le regioni promuovono la stipula di appositi protocolli  con  le
Prefetture territorialmente competenti ai  fini  della  verifica  dei
profili di legalita' con  riguardo  all'attuazione  degli  interventi
previsti nelle aree ZES. 
  2. L'Agenzia  per  la  coesione  territoriale  assicura,  ai  sensi
dell'articolo  5,  comma  6,  del  decreto-legge   n.   91/2017,   il
monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi. 
  3. Ai fini dello svolgimento dell'attivita'  di  cui  al  comma  1,
l'Agenzia per la coesione territoriale individua, in raccordo con  il
soggetto di cui all'articolo 8 del  presente  decreto,  un  piano  di
monitoraggio che,  sulla  base  dei  dati  inseriti  nel  sistema  di
monitoraggio unitario di cui all'articolo 8,  comma  1,  lettera  n),
consente  di  valutare  l'efficacia  delle  iniziative  attraverso  i
seguenti principali indicatori di realizzazione e risultato: 
  a) numero di  nuove  imprese  insediate  nella  ZES  suddivise  per
settore merceologico e classe dimensionale; 
  b) numero di nuovi occupati in imprese insediate nella ZES; 
  c) valore del fatturato delle imprese insediate nella ZES suddivise
per classe dimensionale; 
  d) valore totale dei nuovi investimenti e suddivisione  per  classe
dimensionale. 
  4. Al termine dei sei anni dall'istituzione delle  singole  ZES,  e
successivamente con cadenza  periodica,  l'Agenzia  per  la  coesione
territoriale valuta il conseguimento dei risultati attesi sulla  base
del Piano di sviluppo strategico  e  trasmette  tale  valutazione  al
Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di esito negativo  del
monitoraggio, il Presidente del Consiglio dei  ministri,  sentite  le
Regioni  interessate,  puo'  adottare  modifiche  o  integrazioni  al
decreto istitutivo, di cui all'articolo 5. 
  5. L'Agenzia per la coesione territoriale trasmette  una  relazione
periodica al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  al  fine  di
valutare la possibilita' di  modificare  o  integrare  la  disciplina
dell'istituto della ZES e  di  valutare  l'eventuale  rifinanziamento
della misura di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  del  decreto-legge
91/2017.  La  relazione  dell'Agenzia  per  la   coesione   contiene,
altresi', una valutazione  del  conseguimento  dei  risultati  attesi
dalle singole ZES, al fine di valutare l'adozione, sentite le Regioni
interessate, di modifiche o integrazioni al  decreto  istitutivo,  di
cui all'articolo 5. 
  6. Agli oneri di cui  al  presente  articolo  si  provvede  con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente, senza e nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per il testo dell'art. 5 del decreto-legge 20  giugno
          2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per  la  crescita
          economica nel Mezzogiorno», convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,  si  rimanda  alle  note
          dell'art. 2.