Art. 9 
 
 
       Adempimenti in materia di sicurezza e a fini statistici 
 
  1. Il gestore unico del condhotel o  suo  incaricato  provvede,  ai
sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  e
con le modalita' indicate  dal  decreto  ministeriale  ivi  previsto,
all'identificazione   degli   ospiti   delle   unita'   abitative   a
destinazione   residenziale   e   a    comunicare    alla    Questura
territorialmente  competente  le  generalita'   delle   persone   ivi
alloggiate,  nonche'  alle  comunicazioni  a  fini  statistici  delle
presenze turistiche, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322. 
  2. Il gestore unico, anche nei casi previsti dall'articolo 6, comma
2, lettera d), e' soggetto ai controlli sull'esercizio  di  strutture
ricettive previsti dal regio decreto di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'art. 109 del  regio  decreto
          18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza) 
              «Art. 109 (art. 107 testo unico 1926). - 1.  I  gestori
          di esercizi alberghieri e  di  altre  strutture  ricettive,
          comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte,
          nonche' i proprietari o gestori di case e  di  appartamenti
          per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori  di
          strutture di accoglienza non  convenzionali,  ad  eccezione
          dei rifugi alpini  inclusi  in  apposito  elenco  istituito
          dalla regione o  dalla  provincia  autonoma,  possono  dare
          alloggio  esclusivamente  a  persone  munite  della   carta
          d'identita' o  di  altro  documento  idoneo  ad  attestarne
          l'identita' secondo le norme vigenti. 
              2. Per gli  stranieri  extracomunitari  e'  sufficiente
          l'esibizione del passaporto o di altro  documento  che  sia
          considerato  ad  esso  equivalente  in  forza  di   accordi
          internazionali,  purche'  munito   della   fotografia   del
          titolare. 
              3. Entro le ventiquattr'ore  successive  all'arrivo,  i
          soggetti  di  cui  al  comma  1  comunicano  alle  questure
          territorialmente   competenti,   avvalendosi    di    mezzi
          informatici o telematici o  mediante  fax,  le  generalita'
          delle persone alloggiate, secondo modalita'  stabilite  con
          decreto del Ministro dell'interno, sentito il  Garante  per
          la protezione dei dati personali.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7   del   decreto
          legislativo 6 settembre 1989, n.  322  (Norme  sul  Sistema
          statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
          nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della  legge
          23 agosto 1988, n. 400): 
              «Art. 7 (Obbligo di fornire dati statistici). -  1.  E'
          fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e  organismi
          pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti
          per  le  rilevazioni  previste  dal  programma   statistico
          nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo  i  soggetti
          privati  per  le  rilevazioni,  rientranti  nel   programma
          stesso, individuate ai sensi dell'art. 13. Su proposta  del
          Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui  all'art.
          17, con delibera del Consiglio dei ministri e'  annualmente
          definita, in relazione  all'oggetto,  ampiezza,  finalita',
          destinatari e tecnica di indagine utilizzata  per  ciascuna
          rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata
          fornitura, per rilevanza, dimensione o significativita'  ai
          fini della  rilevazione  statistica,  configura  violazione
          dell'obbligo di cui al presente  comma.  I  proventi  delle
          sanzioni amministrative  irrogate  ai  sensi  dell'art.  11
          confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e
          sono  destinati  alla  copertura   degli   oneri   per   le
          rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. 
              2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i  dati
          personali di cui agli articoli  22  e  24  della  legge  31
          dicembre 1996, n. 675. 
              3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del
          comma  1,  non  li   forniscano,   ovvero   li   forniscono
          scientemente errati o  incompleti,  sono  soggetti  ad  una
          sanzione amministrativa pecuniaria,  nella  misura  di  cui
          all'art. 11, che e' applicata secondo il  procedimento  ivi
          previsto.».