Art. 9 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1.  Il  presente  decreto  si   applica   per   la   formazione   o
l'aggiornamento dei programmi triennali dei  lavori  pubblici  o  dei
programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a
decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e  per
il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture. 
  2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  24
ottobre 2014, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  283  del  5
dicembre 2014, e' abrogato a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  3. Fino alla data di operativita' del presente decreto, indicata al
comma 1, si applica l'articolo 216, comma 3 del codice e  il  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  24  ottobre  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014. 
 
          Note all'art. 9: 
              Il decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 24 ottobre 2014 (Procedure e schemi-tipo  per  la
          redazione e la pubblicazione del programma  triennale,  dei
          suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori
          pubblici  e  per  la  redazione  e  la  pubblicazione   del
          programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi), e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  5  dicembre  2014,  n.
          283. 
              Si riporta l'art. 216,  comma  3,  del  citato  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              "Art. 216. Disposizioni transitorie e di coordinamento 
              (Omissis). 
              3. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto  di
          cui  all'art.  21,  comma  8,  si  applicano  gli  atti  di
          programmazione gia' adottati ed efficaci,  all'interno  dei
          quali  le  amministrazioni  aggiudicatrici  individuano  un
          ordine di  priorita'  degli  interventi,  tenendo  comunque
          conto dei lavori necessari alla realizzazione  delle  opere
          non  completate   e   gia'   avviate   sulla   base   della
          programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi
          gia' approvati e dei lavori di manutenzione e recupero  del
          patrimonio esistente, nonche' degli interventi suscettibili
          di essere realizzati attraverso contratti di concessione  o
          di  partenariato  pubblico  privato.   Le   amministrazioni
          aggiudicatrici procedono con le medesime modalita'  per  le
          nuove  programmazioni  che  si  rendano  necessarie   prima
          dell'adozione del decreto. 
              (Omissis).".