Art. 9 
 
                          Comitato tecnico 
 
  1. Al fine di promuovere una gestione condivisa delle  informazioni
e delle conoscenze nell'ambito del SIAN  e'  costituito  un  Comitato
tecnico, di seguito Comitato. 
  2. Il Comitato, presieduto dal Direttore dell'Agenzia, e'  composto
dal  direttore  dell'organismo  di   coordinamento,   dal   direttore
dell'organismo pagatore di cui all'articolo 4, da due direttori degli
altri organismi pagatori riconosciuti e da due  rappresentanti  delle
regioni, individuati dalla Conferenza delle regioni e delle  province
autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato restano in
carica tre anni e non puo' essere attribuita agli stessi alcuna forma
di indennita', compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri
emolumenti comunque denominati. Con le  medesime  modalita'  previste
per  la  nomina  si  procede  anche  alla  sostituzione  dei  singoli
componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico. 
  3. Il Comitato redige ed adotta il proprio regolamento  interno  in
conformita' al regolamento  di  organizzazione  dell'Agenzia  di  cui
all'articolo 12, comma 1, ed organizza i  propri  lavori  secondo  le
disposizioni del medesimo regolamento. Il Comitato esprime, entro  il
termine  perentorio  di  venti   giorni   dalla   richiesta,   pareri
obbligatori finalizzati ad orientare le azioni dell'Agenzia nella sua
qualita' di organismo di  coordinamento,  dai  quali  l'Agenzia  puo'
discostarsi soltanto con espressa  motivazione.  Decorso  il  termine
suddetto, si prescinde dal parere. I pareri sono  resi  dal  Comitato
con almeno cinque voti favorevoli su sette. Con decreto del Ministro,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono  definite
le materie oggetto di parere obbligatorio ed  i  presupposti  per  la
proroga o l'abbreviazione del termine suddetto. 
  4. Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia, sentito  il  Comitato,
sono definite le regole  e  le  modalita'  tecnico-organizzative  per
l'attuazione dell'articolo 15, comma 1, al  fine  di  armonizzare  la
gestione dei servizi essenziali di natura trasversale del SIAN con il
complesso dei processi e degli strumenti tecnici operanti presso  gli
organismi pagatori, le regioni di  riferimento,  assicurando  che  la
progettazione e la realizzazione del  sistema  informativo  nazionale
unico  sia   attuata   con   modalita'   tecnico-funzionali   rivolte
all'integrazione dei sistemi informativi. 
  5. Al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  6. Il Comitato  esprime  altresi'  un  parere  non  vincolante  sul
bilancio  di  previsione  dell'Agenzia,  limitatamente   alle   poste
relative all'organismo di coordinamento.