Art. 9 
 
              Divieto di pubblicita' giochi e scommesse 
 
  1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per  un
piu'  efficace  contrasto  alla  ludopatia,  fermo  restando   quanto
previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2012, n. 189, e dall'articolo 1, commi da 937 a 940, della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto e' vietata qualsiasi forma di pubblicita', anche
indiretta, relativa a giochi  o  scommesse  con  vincite  di  denaro,
comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse  le  manifestazioni
sportive,  culturali  o  artistiche,  le  trasmissioni  televisive  o
radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le  pubblicazioni  in
genere, le affissioni e internet. Dal 1° gennaio 2019 il  divieto  di
cui al presente comma  si  applica  anche  alle  sponsorizzazioni  di
eventi, attivita', manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e  a
tutte le altre forme  di  comunicazione  di  contenuto  promozionale,
comprese le citazioni visive e acustiche e  la  sovraimpressione  del
nome, marchio, simboli, attivita' o prodotti la cui  pubblicita',  ai
sensi del presente articolo, e' vietata. Sono esclusi dal divieto  di
cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di
cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º  luglio  2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430,  e  i  loghi
sul gioco sicuro e  responsabile  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli. 
  2. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  7,  comma  6,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,  l'inosservanza
delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,  comporta  a  carico  del
committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di
destinazione e  dell'organizzatore  della  manifestazione,  evento  o
attivita',  ai  sensi  della  legge  24  novembre   1981,   n.   689,
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria  commisurata
nella misura  del  5%  del  valore  della  sponsorizzazione  o  della
pubblicita' e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro
50.000. 
  3. L'Autorita'  competente  alla  contestazione  e  all'irrogazione
delle sanzioni di cui al presente  articolo  e'  l'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689. 
  4. I proventi delle sanzioni amministrative per  le  violazioni  di
cui al comma 1, compresi quelli  derivanti  da  pagamento  in  misura
ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24  novembre  1981,  n.
689, sono versati ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio
statale e riassegnati  allo  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto
al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  5. Ai contratti di pubblicita' in corso di esecuzione alla data  di
entrata in vigore del presente decreto resta applicabile,  fino  alla
loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto, la  normativa  vigente  anteriormente
alla medesima data di entrata in vigore. 
  6. La misura del prelievo erariale unico sugli  apparecchi  di  cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del  testo  unico
di cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e'  fissata,
rispettivamente,  nel  19,25  per  cento  e  nel   6,25   per   cento
dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre  2018
e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere  dal  1°  maggio
2019. 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2020,  si
provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al  comma
6.