Art. 9 
 
            Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 
 
  1. All'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526,  al  comma
5, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  «a)  la  verifica  di
conformita' e' effettuata dal Banco nazionale di prova, accertando in
particolare che l'energia cinetica non superi 7,5 joule. I produttori
e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al
presente articolo. Per identificare gli strumenti ad  aria  compressa
e' utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera  e  sotto  la
responsabilita' del produttore o dell'eventuale importatore,  che  ne
certifica l'energia entro il limite consentito;». 
 
          Note all'art. 9: 
 
              - Il testo dell'articolo 11  della  legge  21  dicembre
          1999,  n.  526,  citata  nelle  note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 11  (Modifiche  all'articolo  2  della  legge  18
          aprile 1975, n. 110, e altre  disposizioni  in  materia  di
          armi con modesta capacita' offensiva). - 1. All'articolo 2,
          primo comma, lettera h) della legge 18 aprile 1975, n. 110,
          dopo le parole: «modelli anteriori al 1890»  sono  aggiunte
          le seguenti: «fatta eccezione per quelle a colpo singolo». 
              2. All'articolo 2, terzo comma, della legge  18  aprile
          1975, n. 110, e successive modificazioni,  le  parole:  «le
          armi  ad  aria  compressa  sia  lunghe  sia   corte»   sono
          sostituite dalle seguenti: «le armi ad aria compressa o gas
          compressi, sia lunghe sia corte i  cui  proiettili  erogano
          un'energia cinetica superiore a 7,5 joule,». 
              3. Al fine di pervenire ad un piu' adeguato livello  di
          armonizzazione della normativa nazionale a  quella  vigente
          negli altri Paesi comunitari e di  integrare  la  direttiva
          91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991,  relativa  al
          controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel
          pieno rispetto delle esigenze  di  tutela  della  sicurezza
          pubblica il Ministro dell'interno, con proprio  regolamento
          da emanare nel termine di centoventi giorni dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,   adotta   una
          disciplina  specifica  dell'utilizzo  delle  armi  ad  aria
          compressa o a gas compressi, sia lunghe sia  corte,  i  cui
          proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a  7,5
          joule. 
              3-bis. Le repliche di armi  antiche  ad  avancarica  di
          modello  anteriore  al   1890   a   colpo   singolo,   sono
          assoggettate,  in  quanto  applicabile,   alla   disciplina
          vigente per le armi ad aria compressa o gas compressi i cui
          proiettili erogano un'energia cinetica inferiore od  uguale
          a 7,5 joule. 
              4. Le sanzioni di cui all'articolo 34  della  legge  18
          aprile 1975, n. 110, non si applicano  alle  armi  ad  aria
          compressa o a gas compressi, sia lunghe sia  corte,  i  cui
          proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a  7,5
          joule. 
              5. Il  regolamento  di  cui  al  comma  3  deve  essere
          conforme ai seguenti criteri: 
                a) la verifica di conformita' e' effettuata dal Banco
          nazionale di prova, accertando in particolare che l'energia
          cinetica  non  superi  7,5  joule.  I  produttori   e   gli
          importatori sono tenuti a immatricolare  gli  strumenti  di
          cui al presente articolo. Per identificare gli strumenti ad
          aria compressa  e'  utilizzato  uno  specifico  punzone  da
          apporre ad opera e sotto la responsabilita' del  produttore
          o dell'eventuale importatore, che  ne  certifica  l'energia
          entro il limite consentito; 
                b) l'acquisto delle armi ad aria compressa di cui  al
          presente  articolo  e'  consentito  a  condizione  che  gli
          acquirenti  siano  maggiorenni  e  che   l'operazione   sia
          registrata da parte dell'armiere; 
                c) la cessione e il comodato degli strumenti  di  cui
          alle  lettere  a)  e  b)  sono  consentiti   fra   soggetti
          maggiorenni. E' fatto divieto di affidamento a minori,  con
          le  deroghe  vigenti  per  il  tiro  a   segno   nazionale.
          L'utilizzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni  e'
          consentito nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza; 
                d) per il porto degli strumenti di  cui  al  presente
          articolo non vi e' obbligo di autorizzazione dell'autorita'
          di  pubblica  sicurezza.  L'utilizzo  dello  strumento   e'
          consentito esclusivamente  a  maggiori  di  eta'  o  minori
          assistiti da soggetti maggiorenni, fatta  salva  la  deroga
          per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati
          non aperti al pubblico; 
                e) restano ferme le norme  riguardanti  il  trasporto
          degli strumenti di  cui  al  presente  articolo,  contenute
          nelle  disposizioni  legislative  atte   a   garantire   la
          sicurezza e l'ordine pubblico. 
              6. Nel regolamento di cui al comma  3  sono  prescritte
          specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione
          degli obblighi contenuti nel presente articolo.".