Art. 9 
 
                      Modifiche all'articolo 32 
               del decreto legislativo n. 117 del 2017 
 
  1. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 117  del  2017,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  le  parole  «delle  prestazioni  dei  volontari
associati»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «dell'attivita'   di
volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli  enti
associati»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  Se  successivamente  alla  costituzione  il  numero  degli
associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve
essere integrato entro un anno, trascorso il  quale  l'organizzazione
di volontariato e' cancellata dal Registro unico nazionale del  Terzo
settore se non formula richiesta di iscrizione  in  un'altra  sezione
del medesimo.». 
 
          Note all'art. 9: 
              -  Si  riporta  l'articolo  32,  del   citato   decreto
          legislativo n. 117 del 2017, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 32 (Organizzazioni  di  volontariato).  -  1.  Le
          organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo  settore
          costituiti in forma di  associazione,  riconosciuta  o  non
          riconosciuta, da un numero non inferiore  a  sette  persone
          fisiche o a tre  organizzazioni  di  volontariato,  per  lo
          svolgimento prevalentemente in favore di  terzi  di  una  o
          piu' attivita' di cui all'articolo 5, avvalendosi  in  modo
          prevalente  dell'attivita'  di  volontariato   dei   propri
          associati o delle persone aderenti agli enti associati. 
              1-bis. Se successivamente alla costituzione  il  numero
          degli associati diviene inferiore a  quello  stabilito  nel
          comma  1,  esso  deve  essere  integrato  entro  un   anno,
          trascorso il  quale  l'organizzazione  di  volontariato  e'
          cancellata dal Registro unico nazionale del  Terzo  settore
          se non formula richiesta di iscrizione in un'altra  sezione
          del medesimo. 
              2.  Gli  atti  costitutivi  delle   organizzazioni   di
          volontariato possono prevedere l'ammissione come  associati
          di altri enti del Terzo settore o senza scopo di  lucro,  a
          condizione  che  il  loro  numero  non  sia  superiore   al
          cinquanta per cento  del  numero  delle  organizzazioni  di
          volontariato. 
              3.   La   denominazione    sociale    deve    contenere
          l'indicazione   di   organizzazione   di   volontariato   o
          l'acronimo  ODV.   L'indicazione   di   organizzazione   di
          volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni
          equivalenti  o  ingannevoli,  non  puo'  essere  usata   da
          soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato. 
              4. Alle organizzazioni  di  volontariato  che  svolgono
          l'attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y),  le
          norme del presente capo si  applicano  nel  rispetto  delle
          disposizioni  in  materia  di  protezione  civile  e   alla
          relativa  disciplina  si  provvede  nell'ambito  di  quanto
          previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della  legge
          16 marzo 2017, n. 30.».