Art. 9 
 
                  Disallineamenti da ibridi inversi 
 
  1. Se una o piu' imprese associate  non  residenti,  che  detengono
complessivamente un interesse diretto o indiretto pari o superiore al
50 per cento dei diritti di voto, della partecipazione al capitale  o
dei  diritti  di  partecipazione  agli  utili  in  un'entita'  ibrida
costituita o stabilita nello Stato, sono situate in una giurisdizione
o  in  giurisdizioni  che  considerano  l'entita'   ibrida   soggetto
imponibile, il reddito prodotto dall'entita'  ibrida  e'  soggetto  a
imposizione nella  misura  in  cui  quest'ultimo  non  e'  altrimenti
soggetto a imposta a norma delle leggi di un altro Stato. 
  2. Il comma  1  non  si  applica  agli  organismi  di  investimento
collettivo  del  risparmio  istituiti  in  Italia  di  cui  al  comma
5-quinquies dell'articolo 73 del TUIR. 
 
          Note all'art. 9: 
 
              Per il testo dell'art. 73 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22  dicembre  1986,  si  veda  nelle  note
          all'art. 6.