Art. 90 
     (Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo) 
 
   1. Il trattamento dei dati  genetici  da  chiunque  effettuato  e'
consentito  nei  soli  casi  previsti  da   apposita   autorizzazione
rilasciata  dal  Garante  sentito  il  Ministro  della  salute,   che
acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanita'. 
   2.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1  individua  anche  gli
ulteriori   elementi   da   includere   nell'informativa   ai   sensi
dell'articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione  delle
finalita' perseguite e dei risultati conseguibili anche in  relazione
alle notizie inattese che possono essere conosciute per  effetto  del
trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo  trattamento
per motivi legittimi. 
   3. Il donatore di midollo osseo, ai  sensi  della  legge  6  marzo
2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere  l'anonimato  sia
nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi. 
 
          Nota all'art. 90:
              - La  legge  6 marzo  2001, n. 52 reca: «Riconoscimento
          del  Registro  nazionale  italiano  dei donatori di midollo
          osseo.».