Articolo 90 Scoperte fortuite 1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorita' di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. 2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facolta' di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorita' competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica. 3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 e' soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente. 4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.