Art. 90 
 
Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.  000
                                euro 
 
                    (art. 28, d.P.R. n. 34/2000) 
 
    1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del codice  in
materia di esclusione dalle gare,  gli  operatori  economici  possono
partecipare agli  appalti  di  lavori  pubblici  di  importo  pari  o
inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei  seguenti  requisiti
di ordine tecnico - organizzativo: 
    a)  importo  dei  lavori  analoghi  eseguiti   direttamente   nel
quinquennio antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando  non
inferiore all'importo del contratto da stipulare; 
    b) costo complessivo sostenuto per il  personale  dipendente  non
inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti  nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel  caso
in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei  lavori  sia
inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori e' figurativamente
e proporzionalmente ridotto in modo  da  ristabilire  la  percentuale
richiesta; l'importo dei lavori cosi'  figurativamente  ridotto  vale
per la dimostrazione del possesso del requisito di cui  alla  lettera
a); 
    c) adeguata attrezzatura tecnica. 
    Nel caso  di  imprese  gia'  in  possesso  dell'attestazione  SOA
relativa  ai  lavori  da  eseguire,  non   e'   richiesta   ulteriore
dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 
    2. Gli operatori  economici,  per  partecipare  agli  appalti  di
importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i lavori relativi
alla categoria OG 13, fermo restando  quanto  previsto  al  comma  1,
devono  aver  realizzato  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di
pubblicazione del bando, dell'avviso o della lettera  di  invito,  di
lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono
eseguire,  e  presentare  l'attestato  di  buon  esito  degli  stessi
rilasciato dalle autorita' eventualmente  preposte  alla  tutela  dei
beni cui si riferiscono i lavori eseguiti. 
    3. I requisiti, previsti dal bando di gara, dall'avviso di gara o
dalla lettera di  invito,  sono  determinati  e  documentati  secondo
quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di  domanda
di partecipazione o di offerta con le modalita' di cui al decreto del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445;  la  loro
sussistenza  e'  accertata  dalla  stazione  appaltante  secondo   le
disposizioni vigenti in materia. 
 
              Note all'art. 90 
              -  Il  testo  dell'articolo  38  del   citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 38 (Requisiti  di  ordine  generale)  -  1.  Sono
          esclusi dalla partecipazione alle procedure di  affidamento
          delle concessioni e degli appalti di  lavori,  forniture  e
          servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non
          possono stipulare i relativi contratti i soggetti: 
              a)  che  si  trovano  in  stato   di   fallimento,   di
          liquidazione coatta, di concordato preventivo,  o  nei  cui
          riguardi sia in corso un procedimento per la  dichiarazione
          di una di tali situazioni; 
              b) nei  cui  confronti  e'  pendente  procedimento  per
          l'applicazione di una delle misure di  prevenzione  di  cui
          all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423  o  di
          una delle cause ostative previste  dall'articolo  10  della
          legge 31 maggio 1965, n. 575;  l'esclusione  e  il  divieto
          operano  se  la  pendenza  del  procedimento  riguarda   il
          titolare o il direttore tecnico, se si  tratta  di  impresa
          individuale; il socio o il direttore tecnico se  si  tratta
          di societa' in nome collettivo, i soci accomandatari  o  il
          direttore tecnico se si tratta di societa'  in  accomandita
          semplice,  gli   amministratori   muniti   di   poteri   di
          rappresentanza o il direttore  tecnico,  se  si  tratta  di
          altro tipo di societa'; 
              c) nei cui confronti e' stata pronunciata  sentenza  di
          condanna passata in giudicato, o emesso decreto  penale  di
          condanna  divenuto   irrevocabile,   oppure   sentenza   di
          applicazione   della   pena   su   richiesta,   ai    sensi
          dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
          gravi in danno dello Stato o della Comunita'  che  incidono
          sulla  moralita'  professionale;  e'  comunque   causa   di
          esclusione la condanna, con sentenza passata in  giudicato,
          per uno o piu' reati di partecipazione a  un'organizzazione
          criminale, corruzione, frode, riciclaggio,  quali  definiti
          dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo  1,
          direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano  se
          la sentenza o il decreto sono stati emessi  nei  confronti:
          del titolare o  del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di
          impresa individuale; del socio o del direttore tecnico,  se
          si  tratta  di  societa'  in  nome  collettivo;  dei   soci
          accomandatari o del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di
          societa'  in  accomandita  semplice;  degli  amministratori
          muniti di potere di rappresentanza o del direttore  tecnico
          se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni
          caso l'esclusione e il divieto operano anche nei  confronti
          dei soggetti cessati dalla carica nel triennio  antecedente
          la  data  di  pubblicazione  del  bando  di  gara,  qualora
          l'impresa non dimostri di aver adottato atti  o  misure  di
          completa   dissociazione    della    condotta    penalmente
          sanzionata;  resta  salva  in  ogni   caso   l'applicazione
          dell'articolo 178 del codice penale  e  dell'articolo  445,
          comma 2, del codice di procedura penale; 
              d)  che  hanno  violato  il  divieto  di   intestazione
          fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
          n. 55; 
              e) che  hanno  commesso  gravi  infrazioni  debitamente
          accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
          obbligo derivante dai rapporti di  lavoro,  risultanti  dai
          dati in possesso dell'Osservatorio; 
              f) che, secondo  motivata  valutazione  della  stazione
          appaltante, hanno  commesso  grave  negligenza  o  malafede
          nell'esecuzione delle prestazioni affidate  dalla  stazione
          appaltante che bandisce la gara; o che  hanno  commesso  un
          errore   grave   nell'esercizio   della   loro    attivita'
          professionale, accertato con qualsiasi mezzo  di  prova  da
          parte della stazione appaltante; 
              g)  che  hanno  commesso  violazioni,   definitivamente
          accertate, rispetto agli  obblighi  relativi  al  pagamento
          delle imposte e tasse, secondo la legislazione  italiana  o
          quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
              h) che nell'anno antecedente la data  di  pubblicazione
          del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in  merito
          ai  requisiti  e   alle   condizioni   rilevanti   per   la
          partecipazione alle procedure di gara e  per  l'affidamento
          dei   subappalti,   risultanti   dai   dati   in   possesso
          dell'Osservatorio; 
              i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
          accertate,   alle   norme   in   materia   di    contributi
          previdenziali  e  assistenziali,  secondo  la  legislazione
          italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
              l)  che  non  presentino  la  certificazione   di   cui
          all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo  il
          disposto del comma 2; 
              m) nei cui confronti e'  stata  applicata  la  sanzione
          interdittiva di cui all'articolo 9, comma  2,  lettera  c),
          del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231  o  altra
          sanzione che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la
          pubblica   amministrazione   compresi    i    provvedimenti
          interdittivi di  cui  all'articolo  36-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
              m-bis)  nei  cui  confronti  sia  stata  applicata   la
          sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA  per  aver
          prodotto  falsa  documentazione  o  dichiarazioni  mendaci,
          risultanti dal casellario informatico. 
              m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche  in
          assenza  nei  loro  confronti  di   un   procedimento   per
          l'applicazione di una misura di prevenzione o di una  causa
          ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei  reati
          previsti e puniti dagli  articoli  317  e  629  del  codice
          penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
          13 maggio 1991,  n.  152,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 12 luglio 1991,  n.  203,  non  risultino  aver
          denunciato i fatti  all'autorita'  giudiziaria,  salvo  che
          ricorrano i casi previsti  dall'articolo  4,  primo  comma,
          della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui
          al primo periodo deve emergere dagli indizi  a  base  della
          richiesta di rinvio  a  giudizio  formulata  nei  confronti
          dell'imputato nei tre anni antecedenti  alla  pubblicazione
          del  bando  e  deve  essere  comunicata,  unitamente   alle
          generalita'  del  soggetto  che  ha  omesso   la   predetta
          denuncia,  dal  procuratore  della  Repubblica   procedente
          all'Autorita' di cui  all'articolo  6,  la  quale  cura  la
          pubblicazione     della     comunicazione     sul      sito
          dell'Osservatorio; 
              m-quater)  che  si  trovino,  rispetto  ad   un   altro
          partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
          situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
          civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se  la
          situazione di controllo o  la  relazione  comporti  che  le
          offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
              1-bis. I  casi  di  esclusione  previsti  dal  presente
          articolo  non  si  applicano  alle   aziende   o   societa'
          sottoposte a sequestro o confisca  ai  sensi  dell'articolo
          12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,   n.   306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575,  ed  affidate
          ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario. 
              2. Il candidato o il concorrente  attesta  il  possesso
          dei  requisiti  mediante   dichiarazione   sostitutiva   in
          conformita' alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre  2000,
          n. 445, in cui indica anche le eventuali  condanne  per  le
          quali abbia beneficiato della non  menzione.  Ai  fini  del
          comma  1,  lettera  m-quater),  i   concorrenti   allegano,
          alternativamente: 
              a) la dichiarazione di non essere in una situazione  di
          controllo di cui all'articolo 2359 del  codice  civile  con
          nessun partecipante alla medesima procedura; 
              b) la dichiarazione di  essere  in  una  situazione  di
          controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile  e  di
          aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del
          concorrente  con  cui  sussiste   tale   situazione;   tale
          dichiarazione e' corredata dai documenti utili a dimostrare
          che la  situazione  di  controllo  non  ha  influito  sulla
          formulazione  dell'offerta,  inseriti  in  separata   busta
          chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per  i
          quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un
          unico centro decisionale, sulla base di  univoci  elementi.
          La verifica e l'eventuale  esclusione  sono  disposte  dopo
          l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 
              3. Ai fini degli accertamenti relativi  alle  cause  di
          esclusione  di  cui  al  presente  articolo,   si   applica
          l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000,  n.  445;  resta
          fermo,  per  l'affidatario,  l'obbligo  di  presentare   la
          certificazione   di   regolarita'   contributiva   di   cui
          all'articolo 2, del decreto-legge  25  settembre  2002,  n.
          210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266  e  di
          cui all'articolo 3, comma 8,  del  decreto  legislativo  14
          agosto  1996,  n.  494   e   successive   modificazioni   e
          integrazioni. In sede di verifica  delle  dichiarazioni  di
          cui ai commi 1 e  2  le  stazioni  appaltanti  chiedono  al
          competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente
          ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario
          giudiziale di cui all'articolo 21 del  d.P.R.  14  novembre
          2002, n. 313, oppure le  visure  di  cui  all'articolo  33,
          comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002. 
              4. Ai fini degli accertamenti relativi  alle  cause  di
          esclusione di cui al presente articolo,  nei  confronti  di
          candidati  o  concorrenti  non  stabiliti  in  Italia,   le
          stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o  ai
          concorrenti di fornire i necessari documenti  probatori,  e
          possono altresi' chiedere la cooperazione  delle  autorita'
          competenti. 
              5. Se nessun documento o certificato e'  rilasciato  da
          altro  Stato   dell'Unione   europea,   costituisce   prova
          sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli  Stati
          membri  in  cui  non  esiste  siffatta  dichiarazione,  una
          dichiarazione resa dall'interessato innanzi a  un'autorita'
          giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un
          organismo professionale qualificato a riceverla  del  Paese
          di origine o di provenienza.” 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000, n. 445, recante “Disposizioni legislative in
          materia di  documentazione  amministrativa”  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, S. O.