Art. 90
                    Documento sanitario personale

  1.  Per ogni lavoratore esposto il medico addetto alla sorveglianza
medica  deve  istituire,  tenere aggiornato e conservare un documento
sanitario personale in cui sono compresi:
    a) i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche
periodiche,  straordinarie  ed in occasione della sorveglianza medica
eccezionale;
    b)  la  destinazione  lavorativa,  i  rischi ad essi connessi e i
successivi mutamenti;
    c)  le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni
normali, sia da esposizioni accidentali o di emergenza, utilizzando i
dati trasmessi dall'esperto qualificato.
  2.  I  lavoratori  hanno  diritto  ad  accedere  ai risultati delle
valutazioni  di  dose,  delle  introduzioni  e  degli  esami medici e
radiotossicologici,   nonche'   ai  risultati  delle  valutazioni  di
idoneita',  che  li riguardano, e di ricevere, dietro loro richiesta,
copia  della  relativa  documentazione. Copia del documento sanitario
personale  deve  essere  consegnata  dal  medico all'interessato alla
cessazione del rapporto di lavoro.
  3.  Il  documento  sanitario  personale deve essere conservato sino
alla  data  in  cui  il  lavoratore  compie  o  avrebbe  compiuto  il
settantacinquesimo  anno  di  eta', ed in ogni caso per almeno trenta
anni  dopo  la  cessazione  del  lavoro  comportante esposizione alle
radiazioni ionizzanti.
  4.  Il  medico  addetto alla sorveglianza medica provvede entro sei
mesi  dalla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro o dalla cessazione
dell'attivita'  di  impresa  comportante  esposizioni alle radiazioni
ionizzanti  a  consegnare  i  predetti  documenti  sanitari personali
unitamente  ai  documenti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere d)
ed  e) all'Ispettorato medico centrale del lavoro, che assicurera' la
loro  conservazione  nel  rispetto  dei  termini  e  delle  modalita'
previste  nel  presente  articolo. Su richiesta motivata del medico e
valutate  le  circostanze  dei  singoli  casi,  l'Ispettorato  medico
centrale  del  lavoro  puo'  concedere proroga ai predetti termini di
consegna.
  5.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentiti  l'ANPA e l'ISPESL, sono determinate particolari modalita' di
tenuta e di conservazione della predetta documentazione e approvati i
modelli  della  stessa, anche per i casi di esposizione contemporanea
alle radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio.