Art. 90 (Prevenzione incendi sulle unita' fisse o assimilabili) 1. Ai fini della prevenzione, individuazione ed estinzione degli incendi sulle piattaforme fisse o strutture fisse assimilabili, il titolare presenta alla Sezione UNMIG del Ministero dell'industria una relazione tecnica in triplice copia, sulle misure di sicurezza antincendio, tenute presenti le norme del decreto di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 e, in quanto applicabili, le norme del decreto del Ministro dell'Interno 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 settembre 1934, n. 228, e suc- cessive modifiche ed integrazioni, nel caso di piattaforme di produzione di idrocarburi liquidi, e le norme del decreto del Ministro dell'Interno 24 novembre 1984, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 15 gennaio 1985, e successive modifiche ed integrazioni, nel caso di produzione di idrocarburi gassosi. 2. La Sezione UNMIG trasmette copia della relazione al competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco per un parere sui sistemi e mezzi di prevenzione ed estinzione previsti; copia della stessa relazione e' trasmessa alla Capitaneria di porto competente. 3. L'esame del progetto di cui al comma 2 da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco ricade tra i servizi di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, con oneri a carico del titolare. 4. Il parere di cui al comma 2 deve essere reso entro 90 giorni. 5. Ferme restando le responsabilita' del titolare in merito alla valutazione dei rischi per la sicurezza, l'autorita' di vigilanza puo' impartire prescrizioni o chiedere modifiche al progetto, ove questo non risulti adeguato al piano di sviluppo e coltivazione approvato o al contenuto del documento di sicurezza e salute. 6. Acquisito il parere di cui al comma 2, l'autorita' di vigilanza autorizza l'inizio dei lavori di installazione. 7. Il riscontro delle opere antincendio sulla piattaforma e struttura fissa assimilabile e' effettuato dal responsabile dell'autorita' di vigilanza o da un funzionario da lui designato, dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o da un funzionario tecnico da lui designato e dal Comandante della Capitaneria di porto o da un ufficiale superiore da lui designato. 8. Il favorevole esito della verifica di rispondenza delle misure antincendio realizzate, documentato da apposito verbale, vale ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui alla vigente normativa. 9. La procedura di cui al comma 1, trova applicazione in caso di modifiche rilevanti degli impianti, a giudizio dell'autorita' di vigilanza.