Art. 90
       (Prevenzione incendi sulle unita' fisse o assimilabili)
1.  Ai  fini  della  prevenzione,  individuazione ed estinzione degli
   incendi sulle piattaforme fisse o strutture fisse assimilabili, il
   titolare presenta alla Sezione UNMIG del Ministero  dell'industria
   una relazione tecnica in triplice copia, sulle misure di sicurezza
   antincendio,   tenute   presenti  le  norme  del  decreto  di  cui
   all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886
   del 1979 e, in  quanto  applicabili,  le  norme  del  decreto  del
   Ministro  dell'Interno  31  luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta
   Ufficiale della Repubblica del 28 settembre 1934, n. 228,  e  suc-
   cessive  modifiche  ed  integrazioni,  nel  caso di piattaforme di
   produzione di idrocarburi liquidi, e  le  norme  del  decreto  del
   Ministro dell'Interno 24 novembre 1984, pubblicato nel Supplemento
   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 12 del 15
   gennaio 1985, e successive modifiche ed integrazioni, nel caso  di
   produzione di idrocarburi gassosi.
2.  La  Sezione  UNMIG  trasmette copia della relazione al competente
   Comando provinciale dei Vigili del fuoco per un parere sui sistemi
   e mezzi di prevenzione ed estinzione previsti; copia della  stessa
   relazione e' trasmessa alla Capitaneria di porto competente.
3.  L'esame  del  progetto  di  cui  al  comma 2 da parte del Comando
   provinciale dei Vigili del fuoco ricade tra i servizi di cui  alla
   legge 26 luglio 1965, n. 966, con oneri a carico del titolare.
4. Il parere di cui al comma 2 deve essere reso entro 90 giorni.
5.  Ferme  restando  le  responsabilita'  del titolare in merito alla
   valutazione dei rischi per la sicurezza, l'autorita' di  vigilanza
   puo'  impartire prescrizioni o chiedere modifiche al progetto, ove
   questo non risulti adeguato al piano di  sviluppo  e  coltivazione
   approvato o al contenuto del documento di sicurezza e salute.
6.  Acquisito  il  parere di cui al comma 2, l'autorita' di vigilanza
   autorizza l'inizio dei lavori di installazione.
7. Il riscontro delle opere antincendio sulla piattaforma e struttura
   fissa assimilabile e' effettuato dal  responsabile  dell'autorita'
   di  vigilanza o da un funzionario da lui designato, dal Comandante
   provinciale dei Vigili del fuoco o da un  funzionario  tecnico  da
   lui  designato e dal Comandante della Capitaneria di porto o da un
   ufficiale superiore da lui designato.
8. Il favorevole esito della verifica  di  rispondenza  delle  misure
   antincendio  realizzate,  documentato da apposito verbale, vale ai
   fini del rilascio del certificato di prevenzione  incendi  di  cui
   alla vigente normativa.
9.  La  procedura  di  cui  al comma 1, trova applicazione in caso di
   modifiche rilevanti degli impianti, a giudizio  dell'autorita'  di
   vigilanza.