Art. 90 Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese 1. All'articolo 31 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole «armonizzati UE» sono soppresse; b) al comma 3: 1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente «b) avere sede operativa in Italia;»; 2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente «c) le relative quote od azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche;»; c) al comma 5: 1) dopo la parola «modalita'» sono inserite le seguenti «attuative e»; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo «Le quote di investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola e media impresa destinataria su un periodo di dodici mesi.». (( 1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo le parole: «ai sensi del precedente articolo 1» sono inserite le seguenti: «o erogati dalle societa' finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5,». ))