(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 90)
 
                               Art. 90 
 
         (Costituzione del convenuto e comparsa di risposta) 
 
 
  1. Il  convenuto  deve  costituirsi  a  mezzo  del  procuratore,  o
personalmente nei casi consentiti dalla legge,  almeno  venti  giorni
prima dell'udienza fissata in calce all'atto di citazione,  o  almeno
dieci giorni prima nel caso  di  abbreviazione  di  termini  a  norma
dell'articolo 89, depositando in  cancelleria  il  proprio  fascicolo
contenente  comparsa  di  risposta,  con  la  copia  della  citazione
notificata,  la  procura  e  l'elenco  dei  documenti  che  offre  in
comunicazione. 
 
 
  2. Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre  tutte  le
sue difese prendendo posizione sui fatti  posti  a  fondamento  della
domanda, indicare le proprie generalita' e il codice fiscale, i mezzi
di prova di cui intende valersi, specificare i documenti che offre in
comunicazione e formulare le conclusioni. 
 
 
  3. A pena di decadenza, il convenuto  deve  proporre  le  eccezioni
processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio tra cui la
non  corrispondenza  tra  invito  a  dedurre  e  citazione   di   cui
all'articolo 87.