Art. 90 
 
 
Termini  per  l'adozione   dei   decreti   applicativi   e   relative
                      disposizioni transitorie 
 
  1. I decreti ministeriali applicativi  della  presente  legge  sono
adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge  o  dalla  data  di  entrata  in  vigore   dei   corrispondenti
regolamenti delegati o di esecuzione della  Commissione  europea  dei
regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 1308/2013. 
  2. I decreti di cui al comma 1 sono pubblicati a cura del Ministero
nel  proprio  sito  internet  istituzionale  in  un'apposita  sezione
dedicata alla presente legge. 
  3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 1, continuano ad
applicarsi  le  disposizioni  contenute  nei   decreti   ministeriali
attuativi  della  preesistente  normativa  nazionale  e   dell'Unione
europea per le materie disciplinate  dalla  presente  legge  e  dalla
normativa dell'Unione europea che non siano con queste in contrasto. 
 
          Note all'art. 90: 
              - Per i riferimenti normativi al  regolamento  (UE)  n.
          1306/2013 si veda nelle note all'art. 2. 
              - Per i riferimenti normativi al  regolamento  (UE)  n.
          1308/2013 si veda nelle note all'art. 2.