Art. 91 
                   Sorveglianza medica eccezionale 
  1. Il datore di lavoro deve provvedere affinche' i  lavoratori  che
hanno subito una contaminazione siano sottoposti a  provvedimenti  di
decontaminazione. 
  2. Il  datore  di  lavoro  deve  inoltre  provvedere  a  che  siano
sottoposti a  visita  medica  eccezionale,  da  parte  di  un  medico
autorizzato, i lavoratori che abbiano subito una esposizione tale  da
comportare il superamento dei valori stabiliti ai sensi dell'articolo
96. Deve altresi' provvedere a che i lavoratori  in  questione  siano
sottoposti  a  sorveglianza  medica  eccezionale,   comprendente   in
particolare i trattamenti terapeutici, il  controllo  clinico  e  gli
esami, che siano ritenuti necessari dal medico autorizzato a  seguito
dei risultati  della  visita  medica.  Le  successive  condizioni  di
esposizione  devono  essere  subordinate   all'assenso   del   medico
autorizzato. 
  3.  Nel  caso  in  cui,  nell'ambito  della   sorveglianza   medica
eccezionale  di  cui  al  comma  2,  il  medico  autorizzato   decida
l'allontanamento di un lavoratore dal lavoro cui  era  assegnato,  il
datore di lavoro deve darne notizia all'Ispettorato del lavoro e agli
organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio.