Art. 91 (Norme antincendio) 1. Al primo comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, le parole: "deve essere organizzato" sono sostituite da: "il datore di lavoro organizza" 2. Al secondo comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, le parole: "secondo le procedure e le competenze di cui agli articoli 40 e 4l del presente decreto." sono sostituite da: "dal datore di lavoro." 3. Al terzo comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, le parole; "A cura del capo piattaforma o del comandante, per le unita' semoventi o navi di perforazione, deve essere predisposto" sono sostituite da: "Il datore di lavoro, per le unita' semoventi o navi di perforazione, predispone ".