Art. 92. 
Medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero  o  in
                   strutture ad esso assimilabili 
 
  1. I medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero
sono i medicinali che, per le caratteristiche farmacologiche,  o  per
innovativita', per modalita' di somministrazione o per  altri  motivi
di tutela della salute pubblica, non  possono  essere  utilizzati  in
condizioni  di  sufficiente  sicurezza  al  di  fuori  di   strutture
ospedaliere. 
  2. Tenuto conto delle caratteristiche dei medicinali,  l'AIFA  puo'
stabilire che l'uso dei medicinali previsti dal comma 1 e' limitato a
taluni centri ospedalieri o, invece, e' ammesso anche nelle strutture
di ricovero a carattere privato. 
  3. I medicinali disciplinati dal presente  articolo  devono  recare
sull'imballaggio   esterno   o,   in   mancanza   di   questo,    sul
confezionamento primario le  frasi:  «Uso  riservato  agli  ospedali.
Vietata la vendita al pubblico». Nelle ipotesi previste dal  comma  2
la prima frase e' modificata in rapporto all'impiego autorizzato  del
medicinale. 
  4. I medicinali disciplinati dal presente articolo sono forniti dai
produttori e dai grossisti direttamente alle strutture autorizzate  a
impiegarli o agli enti da cui queste dipendono.