Art. 92 
 
 
             Termini per il rilascio delle informazioni 
 
  1.  Il  rilascio  dell'informazione  antimafia  e'   immediatamente
conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge  la
sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67 o di un tentativo di  infiltrazione  mafiosa  di  cui
all'articolo 84, comma  4.  In  tali  casi  l'informazione  antimafia
liberatoria  attesta  che  la  stessa  e'   emessa   utilizzando   il
collegamento alla banca dati. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 7, quando
dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza  di  cause
di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo  84,  comma
4, il prefetto rilascia l'informazione antimafia  interdittiva  entro
quarantacinque giorni dal  ricevimento  della  richiesta.  Quando  le
verifiche disposte siano di particolare complessita', il prefetto  ne
da' comunicazione senza  ritardo  all'amministrazione  interessata  e
fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni. 
  3. Decorso il termine di cui  al  comma  2,  ovvero,  nei  casi  di
urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione  della
richiesta, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2,  procedono
anche  in  assenza  dell'informazione  antimafia.  In  tale  caso,  i
contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di
cui al comma 1 sono  corrisposti  sotto  condizione  risolutiva  e  i
soggetti  di  cui  all'articolo  83,  commi  1  e  2,   revocano   le
autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo
il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle
spese sostenute per l'esecuzione  del  rimanente,  nei  limiti  delle
utilita' conseguite. 
  4. La revoca e il recesso di cui al  comma  3  si  applicano  anche
quando gli elementi relativi a  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa
siano accertati successivamente  alla  stipula  del  contratto,  alla
concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto. 
  5.  Il  versamento  delle  erogazioni  di  cui  alla   lettera   f)
dell'articolo 67 puo' essere in  ogni  caso  sospeso  fino  a  quando
pervengono le informazioni che non sussistono le cause di  divieto  o
di sospensione di cui al medesimo articolo ovvero elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4.