Art. 92 
Segnalazione  di  incidenti,   esposizioni   rilevanti   e   malattie
                            professionali 
  1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare, senza ritardo  e
comunque entro tre giorni, all'ANPA, all'Ispettorato provinciale  del
lavoro ed agli organi del servizio  sanitario  nazionale,  competenti
per territorio, gli incidenti verificatisi nelle  attivita'  previste
dall'articolo 59, nonche' le esposizioni che  abbiano  comportato  il
superamento di valori stabiliti ai sensi dell'articolo 96. 
  2. Entro tre giorni dal momento  in  cui  ne  abbia  effettuato  la
diagnosi il medico deve comunicare  all'Ispettorato  provinciale  del
lavoro e agli organi del servizio sanitario nazionale competenti  per
territorio i casi di malattia professionale. 
  3. I medici, le strutture sanitarie pubbliche  e  private,  nonche'
gli istituti previdenziali o assicurativi  pubblici  o  privati,  che
refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate  da  esposizione
lavorativa alle radiazioni ionizzanti, trasmettono  all'ISPESL  copia
della relativa  documentazione  clinica  ovvero  anatomopatologica  e
quella inerente l'anamnesi lavorativa. 
  4. L'ISPESL inserisce nell'archivio nominativo di cui  all'articolo
88, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre  1994,  n.  626,  i
casi di neoplasia di cui al comma 3. 
 
          Nota all'art. 92: 
           - Per il D.Lgs. n. 626/1994 v. nota all'art. 3. L'art.  88
          cosi' recita: 
          "Art. 88 (Registro dei casi di malattia e di decesso) -  1.
          Presso l'ISPESL e' tenuto un registro dei casi di  malattia
          ovvero  di  decesso  dovuti   all'esposizione   ad   agenti
          biologici. 
          2. I medici, nonche' le strutture  sanitarie,  pubbliche  o
          private, che  refertano  i  casi  di  malattia,  ovvero  di
          decesso di cui al comma  1,  trasmettono  all'lSPESL  copia
          della relativa documentazione clinica. 
          3. Con decreto dei Ministri della sanita' e  del  lavoro  e
          della   previdenza   sociale,   sentita   la    commissione
          consultiva, sono determinati il modello e le  modalita'  di
          tenuta del registro di cui al comma l, nonche' le modalita'
          di trasmissione della documentazione di cui al comma 2. 
          4. Il Ministero della sanita' fornisce alla commissione CE,
          su richiesta, informazioni su l' utilizzazione dei dati del
          registro di cui al comma 1".