Art. 92 Segnalazione di incidenti, esposizioni rilevanti e malattie professionali 1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare, senza ritardo e comunque entro tre giorni, all'ANPA, all'Ispettorato provinciale del lavoro ed agli organi del servizio sanitario nazionale, competenti per territorio, gli incidenti verificatisi nelle attivita' previste dall'articolo 59, nonche' le esposizioni che abbiano comportato il superamento di valori stabiliti ai sensi dell'articolo 96. 2. Entro tre giorni dal momento in cui ne abbia effettuato la diagnosi il medico deve comunicare all'Ispettorato provinciale del lavoro e agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio i casi di malattia professionale. 3. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonche' gli istituti previdenziali o assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa alle radiazioni ionizzanti, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa. 4. L'ISPESL inserisce nell'archivio nominativo di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i casi di neoplasia di cui al comma 3.
Nota all'art. 92: - Per il D.Lgs. n. 626/1994 v. nota all'art. 3. L'art. 88 cosi' recita: "Art. 88 (Registro dei casi di malattia e di decesso) - 1. Presso l'ISPESL e' tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici. 2. I medici, nonche' le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'lSPESL copia della relativa documentazione clinica. 3. Con decreto dei Ministri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalita' di tenuta del registro di cui al comma l, nonche' le modalita' di trasmissione della documentazione di cui al comma 2. 4. Il Ministero della sanita' fornisce alla commissione CE, su richiesta, informazioni su l' utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1".