Art. 92
                         (Impianti modulari)
1. Ai fini della prevenzione, della individuazione e della estinzione
   incendi  per  gli  impianti  modulari  per  i  quali  sia prevista
   l'installazione temporanea su piu' piattaforme fisse  o  strutture
   assimilabili, il titolare puo' presentare, in alternativa a quanto
   previsto  dall'articolo  90, con congruo anticipo rispetto al loro
   primo impiego, alle Sezioni interessate, ed in triplice  copia  al
   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  -
   Direzione generale delle miniere - UNMIG,  una  relazione  tecnica
   sulle  misure  di sicurezza antincendio, tenute presenti le misure
   di cui all'articolo 89 e quelle del decreto di cui all'articolo 49
   del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, e, in
   quanto applicabili, le norme dei decreti del Ministro dell'Interno
   31  luglio  1934,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
   Repubblica  Italiana  del 28 settembre 1934, n. 228, e 24 novembre
   1984, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
   della Repubblica Italiana n. 12 del 15 gennaio 1985, e  successive
   modifiche ed integrazioni.
2.  Nella  relazione  di  cui  al comma 1 sono descritte le misure di
   prevenzione e protezione antincendio  in  funzione  delle  diverse
   tipologie  di  piattaforme  fisse  o  strutture fisse assimilabili
   sulle quali si  prevede  di  installare  l'impianto  modulare,  le
   eventuali  interferenze  con  le  misure  di sicurezza antincendio
   delle stesse, ed i provvedimenti da adottare.
3. L'UNMIG trasmette copia della relazione al Ministero  dell'Interno
   -  Direzione  generale  protezione civile e servizio antincendio -
   per un parere sui mezzi  di  prevenzione  e  protezione  previsti;
   copia  della  stessa relazione e' trasmessa anche al Ministero dei
   trasporti e della navigazione.
4. Il parere  di  cui  al  comma  3  e'  reso  entro  90  giorni  dal
   ricevimento.
5.  L'UNMIG  trasmette  il  proprio parere e quello di cui al comma 3
   alle Sezioni interessate, specificando le tipologie di piattaforme
   fisse o strutture assimilabili, sulle  quali  e'  compatibile,  ai
   fini  della  sicurezza  antincendio, l'installazione dell'impianto
   modulare.
6. Il titolare, all'atto  della  richiesta  alla  Sezione  competente
   della autorizzazione ad effettuare la perforazione o l'intervento,
   specifica   la  tipologia  della  piattaforma  fissa  o  struttura
   assimilabile sulla quale intende installare  l'impianto  modulare,
   con riferimento alla relazione di cui al comma 1.
7.  Il  riscontro  delle  misure antincendio dell'impianto modulare e
   degli eventuali procedimenti adottati per garantire  la  sicurezza
   della  piattaforma  fissa  o  struttura  assimilabile  sulla quale
   l'impianto e' stato installato e' effettuato secondo le  modalita'
   di cui ai commi 7 e 9 dell'articolo 90.