Art. 92 (Rinvii dell'udienza) 1. L'udienza di discussione della causa ha luogo in un unico giorno e, se necessario, e' aggiornata ad una udienza immediatamente successiva. 2. Il presidente, di ufficio in caso di impedimento organizzativo, ovvero su motivata istanza di parte e sentito il pubblico ministero, puo' rinviarla ad altra data. 3. Il rinvio e' disposto con ordinanza a verbale o con decreto. 4. Se il rinvio e' disposto d'ufficio prima della data di udienza, di esso e' data comunque preventiva comunicazione al pubblico ministero e alle parti, a cura della segreteria della sezione. 5. Il rinvio deliberato a verbale e' considerato noto alle parti presenti e a quelle che dovevano comparire.