(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 92)
 
                               Art. 92 
 
                        (Rinvii dell'udienza) 
 
 
  1. L'udienza di discussione della causa ha luogo in un unico giorno
e,  se  necessario,  e'  aggiornata  ad  una  udienza  immediatamente
successiva. 
 
 
  2. Il presidente, di ufficio in caso di impedimento  organizzativo,
ovvero su motivata istanza di parte e sentito il pubblico  ministero,
puo' rinviarla ad altra data. 
 
 
  3. Il rinvio e' disposto con ordinanza a verbale o con decreto. 
 
 
  4. Se il rinvio e' disposto d'ufficio prima della data di  udienza,
di  esso  e'  data  comunque  preventiva  comunicazione  al  pubblico
ministero e alle parti, a cura della segreteria della sezione. 
 
 
  5. Il rinvio deliberato a verbale e' considerato  noto  alle  parti
presenti e a quelle che dovevano comparire.