(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 91)
                              Art. 91. 
                 Incrementi degli stipendi tabellari 
 
    1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 2 del CCNL ASI
4 agosto 2010, sono incrementati degli  importi  mensili  lordi,  per
tredici mensilita', indicati nelle allegate tabelle A4.1 e A4.2,  con
le decorrenze ivi stabilite. 
    2. Gli importi annui lordi degli stipendi  tabellari,  risultanti
dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e  con
le decorrenze stabilite dalle allegate tabelle B4.1 e B4.2. 
    3. A decorrere  dal  1°  aprile  2018,  l'indennita'  di  vacanza
contrattuale  riconosciuta  con  decorrenza  2010  cessa  di   essere
corrisposta come specifica voce retributiva ed  e'  conglobata  nello
stipendio tabellare, come indicato  nelle  allegate  tabelle  C4.1  e
C4.2.