Articolo 93
                      Determinazione del premio

   1.  Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante
agli aventi titolo ai sensi dell'articolo 92, previa stima delle cose
ritrovate.
   2.   In  corso  di  stima,  a  ciascuno  degli  aventi  titolo  e'
corrisposto  un  acconto  del  premio  in  misura non superiore ad un
quinto  del  valore,  determinato  in  via  provvisoria,  delle  cose
ritrovate. L'accettazione dell'acconto non comporta acquiescenza alla
stima definitiva.
   3.  Se  gli  aventi  titolo  non accettano la stima definitiva del
Ministero, il valore delle cose ritrovate e' determinato da un terzo,
designato  concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la
nomina  del  terzo  ovvero  per la sua sostituzione, qualora il terzo
nominato  non  voglia  o non possa accettare l'incarico, la nomina e'
effettuata,  su  richiesta  di  una  delle  parti, dal presidente del
tribunale  del  luogo  in  cui le cose sono state ritrovate. Le spese
della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.
   4.  La determinazione del terzo e' impugnabile in caso di errore o
di manifesta iniquita'.