Art. 93 Societa' tra concorrenti riuniti o consorziati (art. 96, d.P.R. n. 554/1999) 1. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una societa' anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori. 2. La societa' subentra, senza che cio' costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessita' di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilita' dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice. 3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della societa' nel registro delle imprese. 4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della societa' nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento. 5 La societa' costituita dai concorrenti riuniti o consorziati non puo' conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la societa' puo' essere costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati interessati all'esecuzione parziale. 6. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla societa' sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla societa' stessa. 7. Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla societa' sono attribuiti secondo le disposizioni dell'articolo 86, comma 8.