Art. 93 
 
           Societa' tra concorrenti riuniti o consorziati 
 
                    (art. 96, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. I concorrenti riuniti o  consorziati  indicati  dal  consorzio
come esecutori dei lavori, dopo l'aggiudicazione  possono  costituire
tra loro una societa' anche consortile, ai  sensi  del  libro  V  del
titolo V, capi 3 e  seguenti  del  codice  civile,  per  l'esecuzione
unitaria, totale o parziale, dei lavori. 
    2. La societa' subentra, senza  che  cio'  costituisca  ad  alcun
effetto subappalto o cessione di  contratto  e  senza  necessita'  di
autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale  o  parziale
del contratto, ferme  restando  le  responsabilita'  dei  concorrenti
riuniti o consorziati ai sensi del codice. 
    3. Il subentro ha effetto dalla data di  notificazione  dell'atto
costitutivo  alla  stazione  appaltante,  e   subordinatamente   alla
iscrizione della societa' nel registro delle imprese. 
    4. Tutti i concorrenti riuniti devono far  parte  della  societa'
nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento. 
    5 La societa' costituita dai concorrenti  riuniti  o  consorziati
non  puo'  conseguire  la  qualificazione.  Nel  caso  di  esecuzione
parziale dei lavori, la societa' puo'  essere  costituita  anche  dai
soli concorrenti riuniti  o  consorziati  interessati  all'esecuzione
parziale. 
    6. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori
eseguiti dalla societa' sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti,
secondo le rispettive quote di partecipazione alla societa' stessa. 
    7. Ai fini della qualificazione dei  concorrenti  consorziati,  i
lavori  eseguiti  dalla   societa'   sono   attribuiti   secondo   le
disposizioni dell'articolo 86, comma 8.