(Regolamento di polizia mortuaria- art. 93)
                              Art. 93. 
  1. Il diritto di uso delle sepolture  private  concesse  a  persone
fisiche e' riservato  alle  persone  dei  concessionari  e  dei  loro
familiari; di quelle concesse  ad  enti  e'  riservato  alle  persone
contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di  concessione.  In
ogni caso, tale diritto  si  esercita  fino  al  completamento  della
capienza del sepolcro. 
  2. Puo' altresi' essere consentita, su richiesta di  concessionari,
la tumulazione di salme di persone che  risultino  essere  state  con
loro conviventi, nonche' di salme di persone  che  abbiano  acquisito
particolari benemerenze nei confronti dei  concessionari,  secondo  i
criteri stabiliti nei regolamenti comunali.