Art. 93 
Provvedimenti  a  carico  dell'esperto  qualificato  e   del   medico
                             autorizzato 
  1.  Su  segnalazione  degli  organismi   di   vigilanza   il   capo
dell'Ispettorato medico centrale puo' disporre, previa  contestazione
degli addebiti, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla
legge, la sospensione, non superiore a sei mesi, dall'esercizio delle
funzioni dell'esperto qualificato o del medico autorizzato,  in  caso
di accertata inosservanza dei rispettivi compiti. 
  2. Nei casi piu' gravi il Ministro del lavoro  e  della  previdenza
sociale, su proposta del capo dell'Ispettorato  medico  centrale  del
lavoro, con le modalita' stabilite  al  comma  1,  puo'  disporre  la
cancellazione dell'esperto qualificato o del medico autorizzato dagli
elenchi previsti rispettivamente dagli articoli 78 e 88. 
  3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2  possono  essere  adottati
dopo che sia stato assegnato all'interessato un termine  di  sessanta
giorni per  presentare  le  proprie  controdeduzioni  sugli  addebiti
contestati. Tali provvedimenti non possono  essere  adottati  decorsi
sei  mesi  dalla  presentazione  delle   controdeduzioni   da   parte
dell'interessato. 
  4. La procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi  1
o 2 viene iniziata d'ufficio in caso di condanna  definitiva  a  pena
detentiva del medico autorizzato o dell'esperto qualificato per reati
inerenti alle funzioni attribuite. La procedura  per  l'adozione  dei
provvedimenti di cui al comma 1 viene  iniziata  d'ufficio  anche  in
caso di sentenza  non  passata  in  giudicato  con  condanna  a  pena
detentiva.