Art. 93
     (Prescrizioni per gli impianti di superficie e sottomarini)
1.   I   progetti   delle   piattaforme  di  produzione  e  strutture
   assimilabili  rigidamente  collegate  al  fondo  marino,  di   cui
   all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886
   del  1979, devono essere depositati presso la competente autorita'
   di  vigilanza  e  la  Capitaneria  di   porto   competente   prima
   dell'inizio  della  costruzione,  corredati  da  una dichiarazione
   esplicita del progettista circa il rispetto dei criteri di cui  ai
   commi  1  e  2  dell'articolo  75 del decreto del Presidente della
   Repubblica n. 886 del 1979.
2. Le piattaforme galleggianti e strutture analoghe, quali le  unita'
   galleggianti per lo stoccaggio e il trattamento di idrocarburi, di
   cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n.
   886  del  1979, devono essere in possesso di valido certificato di
   classe rilasciato da un ente di classificazione  riconosciuto  dal
   Ministero dei trasporti e della navigazione.
3.  Ai  fini della prevenzione incendi si applicano l'articolo 40 del
   decreto del Presidente della Repubblica n. 886  del  1979  per  le
   unita'  galleggianti,  l'articolo  90  per  le piattaforme fisse e
   strutture  fisse  assimilabili  rigidamente  collegate  al   fondo
   marino,  e  gli  articoli 84 e 85 per le centrali di trattamento a
   terra direttamente collegate mediante tubazioni alle piattaforme e
   alle strutture di cui al comma 1.
4. L'autorizzazione all'inizio della produzione e all'esercizio degli
   impianti  e'  accordata  dall'autorita'  di  vigilanza  una  volta
   effettuate  le  verifiche di cui agli articoli richiamati al comma
   3, che devono essere effettuate entro 60 giorni dalla richiesta.
5.  Decorso  tale  termine  l'autorita'  di  vigilanza,   ravvisatane
   l'opportunita'   o   l'urgenza,   puo'   accordare  autorizzazione
   provvisoria   all'esercizio,   subordinatamente    ad    esplicita
   dichiarazione   del  concessionario  che  l'opera  e  le  relative
   dotazioni sono state eseguite conformemente al progetto.
6.  L'autorizzazione  all'esercizio  di  impianti  di  produzione   e
   condotte  sottomarini  e' accordata secondo le procedure di cui ai
   commi 4 e 5.