Art. 93 (Prescrizioni per gli impianti di superficie e sottomarini) 1. I progetti delle piattaforme di produzione e strutture assimilabili rigidamente collegate al fondo marino, di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, devono essere depositati presso la competente autorita' di vigilanza e la Capitaneria di porto competente prima dell'inizio della costruzione, corredati da una dichiarazione esplicita del progettista circa il rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979. 2. Le piattaforme galleggianti e strutture analoghe, quali le unita' galleggianti per lo stoccaggio e il trattamento di idrocarburi, di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, devono essere in possesso di valido certificato di classe rilasciato da un ente di classificazione riconosciuto dal Ministero dei trasporti e della navigazione. 3. Ai fini della prevenzione incendi si applicano l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 per le unita' galleggianti, l'articolo 90 per le piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili rigidamente collegate al fondo marino, e gli articoli 84 e 85 per le centrali di trattamento a terra direttamente collegate mediante tubazioni alle piattaforme e alle strutture di cui al comma 1. 4. L'autorizzazione all'inizio della produzione e all'esercizio degli impianti e' accordata dall'autorita' di vigilanza una volta effettuate le verifiche di cui agli articoli richiamati al comma 3, che devono essere effettuate entro 60 giorni dalla richiesta. 5. Decorso tale termine l'autorita' di vigilanza, ravvisatane l'opportunita' o l'urgenza, puo' accordare autorizzazione provvisoria all'esercizio, subordinatamente ad esplicita dichiarazione del concessionario che l'opera e le relative dotazioni sono state eseguite conformemente al progetto. 6. L'autorizzazione all'esercizio di impianti di produzione e condotte sottomarini e' accordata secondo le procedure di cui ai commi 4 e 5.