(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 93)
 
                               Art. 93 
 
                     (Contumacia del convenuto) 
 
 
  1. Se il convenuto non si  costituisce,  il  collegio  che  rileva,
anche d'ufficio, un vizio che importi la nullita' della notificazione
della citazione  fissa  al  pubblico  ministero,  con  ordinanza,  un
termine perentorio per rinnovarla e una nuova udienza. 
 
 
  2. Il pubblico ministero  notifica  copia  autentica  dell'atto  di
citazione unitamente all'ordinanza. 
 
 
  3. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. 
 
 
  4. Se l'ordine di rinnovazione non e' eseguito, il  giudice  ordina
la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue. 
 
 
  5. Se il convenuto non si costituisce neppure  all'udienza  fissata
ai sensi del comma 1, il collegio ne dichiara la contumacia e ne  da'
espressamente atto nei provvedimenti successivi e nella sentenza  che
definisce il giudizio. 
 
 
  6. Le comparse  si  considerano  comunicate  al  contumace  con  il
deposito in segreteria della sezione e con  l'apposizione  del  visto
del segretario sull'originale. 
 
 
  7. Tutti gli  altri  atti  non  sono  soggetti  a  notificazione  o
comunicazione. 
 
 
  8. Le sentenze sono notificate alla parte personalmente. 
 
 
  9. La parte che e' stata  dichiarata  contumace  puo'  costituirsi,
fino all'udienza di discussione, mediante deposito di  una  comparsa,
della  procura  e  dei  documenti  che  offre  in  comunicazione   in
segreteria o mediante comparizione all'udienza. 
 
 
  10. In ogni caso il contumace che si costituisce puo' disconoscere,
a pena di decadenza nella  comparsa  di  costituzione,  le  scritture
contro di lui prodotte. 
 
 
  11. Il contumace che si costituisce puo' chiedere  al  collegio  di
essere ammesso a compiere attivita' che gli  sarebbero  precluse,  se
dimostra che la nullita' della citazione o  della  sua  notificazione
gli  ha  impedito  di  avere  conoscenza  del  processo  o   che   la
costituzione e' stata impedita da causa a lui non imputabile. 
 
 
  12. Il collegio, se ritiene verosimili i fatti  allegati,  ammette,
quando occorre, la prova dell'impedimento, e  quindi  provvede  sulla
rimessione in termini. 
 
 
  13. I provvedimenti previsti nel  comma  12  sono  pronunciati  con
ordinanza.