(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 92)
                              Art. 92. 
                     Effetti dei nuovi stipendi 
 
    1. Salvo  diversa  previsione  del  CCNL,  gli  incrementi  dello
stipendio tabellare previsti dall'art. 91 (Incrementi degli  stipendi
tabellari) hanno effetto, dalle  singole  decorrenze,  su  tutti  gli
istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti
disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. 
    2. I benefici economici risultanti dalla  applicazione  dell'art.
91 (Incrementi degli  stipendi  tabellari)  sono  computati  ai  fini
previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli
importi previsti  dalle  tabelle  A4,  nei  confronti  del  personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del  presente  contratto.  Agli  effetti  dell'indennita'  di
anzianita' o altri analoghi trattamenti, nonche' del  trattamento  di
fine  rapporto,   dell'indennita'   sostitutiva   del   preavviso   e
dell'indennita' in caso di decesso di cui all'art.  2122  del  codice
civile, si  considerano  solo  gli  aumenti  maturati  alla  data  di
cessazione del rapporto di lavoro. 
    3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni  che
hanno operato il conglobamento dell'indennita'  integrativa  speciale
nello stipendio tabellare.