Articolo 94
                         Convenzione UNESCO

   1.  Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della
zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno
del  mare  territoriale sono tutelati ai sensi delle "Regole relative
agli  interventi  sul  patrimonio  culturale subacqueo" allegate alla
Convenzione   UNESCO   sulla   protezione  del  patrimonio  culturale
subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.