Art. 94 
                               Ricorsi 
  1. Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in  materia
di protezione sanitaria dei lavoratori sono esecutive. 
  2. Contro le disposizioni di cui al comma 1 e' ammesso  ricorso  al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro  il  termine  di
trenta  giorni  dalla  data  di  comunicazione   delle   disposizioni
medesime. Il ricorso deve essere inoltrato al Ministro per il tramite
dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio. Il ricorso non
ha effetto sospensivo salvo i casi in cui la sospensione sia disposta
dal capo dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio o  dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.