Art. 94
              (Comandi a distanza in caso di emergenza)
1. Il datore di lavoro istituisce un sistema di comandi a distanza in
   caso  di  emergenza,  munito  nei punti appropriati di stazioni di
   controllo idonee  ad  essere  utilizzate  in  caso  di  emergenza,
   comprese  stazioni  di  controllo nei punti sicuri di raduno e nei
   posti di evacuazione.
2. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda in particolare i  sistemi  di
   ventilazione,   i   dispositivi  di  arresto  di  emergenza  delle
   apparecchiature  atte  ad  innescare  incendi,  i  dispositivi  di
   sicurezza contro la fuga di liquidi e di gas infiammabili, nonche'
   i sistemi di protezione antincendio e di controllo dei pozzi.