(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 94)
 
                               Art. 94 
 
                          (Mezzi di prova) 
 
 
  1. Fermo restando a carico delle parti l'onere di fornire le  prove
che siano nella loro  disponibilita'  concernenti  i  fatti  posti  a
fondamento  delle  domande  e  delle  eccezioni,  il  giudice   anche
d'ufficio puo' disporre consulenze tecniche,  nonche'  ordinare  alle
parti di produrre gli atti e i documenti che ritiene  necessari  alla
decisione. 
 
 
  2.   Il   giudice   puo'   richiedere   d'ufficio   alla   pubblica
amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e  documenti
che  siano  nella  disponibilita'  dell'amministrazione  stessa,  che
ritiene necessario acquisire al processo. 
 
 
  3. Il giudice  puo'  procedere  in  qualunque  stato  e  grado  del
processo all'interrogatorio non formale del convenuto, assistito  dal
difensore se costituito. 
 
 
  4. Il giudice puo' ammettere i mezzi di prova previsti  dal  codice
di  procedura  civile,  esclusi   l'interrogatorio   formale   e   il
giuramento.