Art. 94 (Mezzi di prova) 1. Fermo restando a carico delle parti l'onere di fornire le prove che siano nella loro disponibilita' concernenti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, il giudice anche d'ufficio puo' disporre consulenze tecniche, nonche' ordinare alle parti di produrre gli atti e i documenti che ritiene necessari alla decisione. 2. Il giudice puo' richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti che siano nella disponibilita' dell'amministrazione stessa, che ritiene necessario acquisire al processo. 3. Il giudice puo' procedere in qualunque stato e grado del processo all'interrogatorio non formale del convenuto, assistito dal difensore se costituito. 4. Il giudice puo' ammettere i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento.