Art. 95 
           Ricorso avverso il giudizio di idoneita' medica 
  1.  Avverso  il   giudizio   in   materia   di   idoneita'   medica
all'esposizione alle radiazioni ionizzanti e' ammesso ricorso,  entro
il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del  giudizio
stesso, all'Ispettorato medico centrale del lavoro. 
  2. Decorsi trenta giorni dalla  data  di  ricevimento  del  ricorso
senza che l'Ispettorato  abbia  provveduto,  il  ricorso  si  intende
respinto.