Art. 95
             (Punti sicuri di raduno e liste d'appello)
1.  Il  datore  di  lavoro  prende  le  necessarie precauzioni per la
   protezione dei posti di abbandono e dei punti sicuri di raduno dal
   calore radiante, dal fumo e, per  quanto  tecnicamente  possibile,
   dagli  effetti  delle  esplosioni,  e per assicurare che le vie di
   emergenza a  destinazione  dei  o  in  provenienza  dai  posti  di
   abbandono  e  punti  sicuri  di raduno restino accessibili; queste
   misure devono essere tali da offrire ai lavoratori una  protezione
   di   durata   sufficiente   da   permettere   l'organizzazione   e
   l'esecuzione in tutta sicurezza di un'operazione  d'evacuazione  e
   di salvataggio.
2.  Il datore di lavoro prevede che i luoghi protetti di cui al comma
   1 siano muniti di impianti di comunicazione con  la  terraferma  e
   con i servizi di soccorso.
3.  I  punti  sicuri  di  raduno e i posti di abbandono devono essere
   facilmente accessibili dagli alloggi e dalle zone di lavoro.
4. Il datore di lavoro provvede a tenere aggiornato e ad affiggere in
   ogni punto sicuro di raduno l'elenco dei nominativi dei lavoratori
   assegnati a detto  punto  di  raduno  e  l'elenco  dei  lavoratori
   incaricati  di  mansioni  specifiche  in  caso  di  emergenza,  da
   affiggere in diversi punti idonei del luogo di lavoro.
5. Il nominativo dei lavoratori di cui al comma 4 deve figurare nelle
   istruzioni scritte di cui all'articolo 22.