Art. 95 (Disponibilita' e valutazione della prova) 1. Nel decidere sulla causa il giudice pronuncia secondo diritto e, quando la legge lo consente, secondo equita' e pone a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti o dal pubblico ministero, nonche' i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite. 2. Il giudice puo' tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. 3. Il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento e puo' desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo. 4. Il giudice, ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilita' e del nesso di causalita', considera, ove prodotti in causa, anche i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali, nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.