(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 95)
 
                               Art. 95 
 
             (Disponibilita' e valutazione della prova) 
 
 
  1. Nel decidere sulla causa il giudice pronuncia secondo diritto e,
quando la legge lo consente, secondo  equita'  e  pone  a  fondamento
della  decisione  le  prove  dedotte  dalle  parti  o  dal   pubblico
ministero, nonche' i  fatti  non  specificatamente  contestati  dalle
parti costituite. 
 
 
  2. Il giudice puo'  tuttavia,  senza  bisogno  di  prova,  porre  a
fondamento della decisione le nozioni di fatto  che  rientrano  nella
comune esperienza. 
 
 
  3. Il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento
e puo' desumere argomenti di prova  dal  comportamento  tenuto  dalle
parti nel corso del processo. 
 
 
  4. Il giudice, ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza
dell'elemento  soggettivo  della  responsabilita'  e  del  nesso   di
causalita', considera, ove prodotti in causa,  anche  i  pareri  resi
dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di  controllo  e  in
favore degli enti locali, nel rispetto dei presupposti  generali  per
il rilascio dei medesimi.