Art. 94. Ulteriori disposizioni di parte economica 1. Le indennita' di cui al presente comma sono confermate secondo le discipline previste nei precedenti CCNL e sono incrementate come di seguito indicato: a) l'indennita' di ente e' incrementata con la decorrenza e degli importi lordi annuali indicati nell'allegata tabella E3.1; b) l'indennita' di valorizzazione professionale e' incrementata con la decorrenza e degli importi lordi per tredici mensilita' indicati nell'allegata tabella E3.2. 2. Si applica anche all'ASI quanto previsto dall'art. 89, comma 2. 3. E' confermato l'art. 9 del CCNL ASI del 4 agosto 2010.