Art. 96 
              (Trattamento di dati relativi a studenti) 
 
   1.  Al  fine  di  agevolare  l'orientamento,   la   formazione   e
l'inserimento  professionale,  anche  all'estero,  le  scuole  e  gli
istituti scolastici di  istruzione  secondaria,  su  richiesta  degli
interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati  e  per
via telematica, dati relativi  agli  esiti  scolastici,  intermedi  e
finali, degli studenti e  altri  dati  personali  diversi  da  quelli
sensibili  o  giudiziari,  pertinenti  in  relazione  alle   predette
finalita' e indicati nell'informativa resa agli interessati ai  sensi
dell'articolo 13. I  dati  possono  essere  successivamente  trattati
esclusivamente per le predette finalita'. 
   2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla
tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresi'
ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione  dell'esito
degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio
di diplomi e certificati. 
 
          Nota all'art. 96:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   24 giugno  1998,  n.  249
          (Regolamento  recante  lo statuto delle studentesse e degli
          studenti della scuola secondaria):
              «Art.  2  (Diritti). - 1. Lo studente ha diritto ad una
          formazione   culturale   e  professionale  qualificata  che
          rispetti  e  valorizzi,  anche  attraverso  l'orientamento,
          l'identita'  di ciascuno e sia aperta alla pluralita' delle
          idee.  La scuola persegue la continuita' dell'apprendimento
          e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche
          attraverso  una  adeguata  informazione, la possibilita' di
          formulare  richieste, di sviluppare temi liberamente scelti
          e di realizzare iniziative autonome.
              2. La comunita' scolastica promuove la solidarieta' tra
          i  suoi  componenti e tutela il diritto dello studente alla
          riservatezza.
              3.  Lo  studente  ha  diritto di essere informato sulle
          decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
              4.  Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e
          responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici
          e  i  docenti, con le modalita' previste dal regolamento di
          istituto,  attivano con gli studenti un dialogo costruttivo
          sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e
          definizione  degli  obiettivi  didattici, di organizzazione
          della  scuola,  di  criteri  di  valutazione, di scelta dei
          libri  e  del  materiale  didattico. Lo studente ha inoltre
          diritto  a  una valutazione trasparente e tempestiva, volta
          ad  attivare  un processo di autovalutazione che lo conduca
          ad  individuare  i propri punti di forza e di debolezza e a
          migliorare il proprio rendimento.
              5.  Nei  casi  in  cui  una decisione influisca in modo
          rilevante  sull'organizzazione  della  scuola  gli studenti
          della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta,
          possono  essere  chiamati  ad  esprimere  la  loro opinione
          mediante  una consultazione; analogamente negli stessi casi
          e  con  le  stesse  modalita' possono essere consultati gli
          studenti della scuola media o i loro genitori.
              6.   Gli   studenti  hanno  diritto  alla  liberta'  di
          apprendimento  ed  esercitano  autonomamente  il diritto di
          scelta  tra  le  attivita' curricolari integrative e tra le
          attivita'  aggiuntive  facoltative offerte dalla scuola. Le
          attivita'  didattiche curricolari e le attivita' aggiuntive
          facoltative  sono organizzate secondo tempi e modalita' che
          tengono  conto  dei ritmi di apprendimento e delle esigenze
          di vita degli studenti.
              7.  Gli  studenti  stranieri  hanno diritto al rispetto
          della vita culturale e religiosa della comunita' alla quale
          appartengono.  La  scuola  promuove  e favorisce iniziative
          volte  alla  accoglienza  e alla tutela della loro lingua e
          cultura e alla realizzazione di attivita' interculturali.
              8.  La  scuola  si  impegna  a pone progressivamente in
          essere le condizioni per assicurare:
                a) un  ambiente  favorevole  alla  crescita integrale
          della   persona   e   un  servizio  educativo-didattico  di
          qualita';
                b) offerte  formative aggiuntive e integrative, anche
          mediante  il  sostegno  di  iniziative  liberamente assunte
          dagli studenti e dalle loro associazioni;
                c) iniziative  concrete per il recupero di situazioni
          di ritardo e di svantaggio, nonche' per la prevenzione e il
          recupero della dispersione scolastica;
                d) la  salubrita'  e la sicurezza degli ambienti, che
          debbono  essere  adeguati  a  tutti  gli studenti anche con
          handicap;
                e) la  disponibilita'  di  un'adeguata strumentazione
          tecnologica;
                f) servizi di sostegno e promozione della salute e di
          assistenza psicologica.
              9.  La  scuola  garantisce  e  disciplina  nel  proprio
          regolamento  l'esercizio  del  diritto  di  riunione  e  di
          assemblea  degli  studenti, a livello di classe, di corso e
          di istituto.
              10.    I    regolamenti   delle   singole   istituzioni
          garantiscono  e  disciplinano  l'esercizio  del  diritto di
          associazione all'interno della scuola secondaria superiore,
          del  diritto  degli studenti singoli e associati a svolgere
          iniziative  all'interno della scuola, nonche' l'utilizzo di
          locali  da  parte  di  studenti e delle associazioni di cui
          fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre
          la continuita' del legame con gli ex studenti e con le loro
          associazioni.».