Art. 96.
               Medicinali non soggetti a prescrizione

      1. I medicinali non soggetti a prescrizione sono quelli che non
rispondono ai criteri di cui agli articoli da 88 a 94.
      2.  Il  farmacista  puo' dare consigli al cliente, in farmacia,
sui  medicinali  di  cui  al  comma  1. Gli stessi medicinali possono
essere oggetto di pubblicita' presso il pubblico se hanno i requisiti
stabiliti dalle norme vigenti in materia e purche' siano rispettati i
limiti e le condizioni previsti dalle stesse norme.
      3.  Se  il medicinale e' classificato nella classe c-bis di cui
all'articolo  8,  comma  10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in
etichetta   deve   essere   riportata   la  dicitura  "medicinale  di
automedicazione".   Nei  rimanenti  casi  deve  essere  riportata  la
dicitura "medicinale non soggetto a prescrizione medica".
      4.  L'imballaggio  esterno dei medicinali previsti dal presente
articolo, reca un bollino di riconoscimento che ne permette la chiara
individuazione  da  parte  del  consumatore,  conforme al decreto del
Ministro  della  salute  in  data  1° febbraio 2002, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio
2002.
 
          Nota all'art. 96:
              - Il   decreto   del  Ministro  della  salute  in  data
          1° febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica  italiana  del-l'8 febbraio  2002,  n. 33, reca:
          "Adozione  del  bollino  di riconoscimento per i medicinali
          non soggetti a ricetta medica".