Art. 96
                        Limiti di esposizione

  1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta   del  Ministro  della  sanita',  d'intesa  con  i  Ministri
dell'ambiente,   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  della
protezione  civile,  sentiti il CNR, l'ANPA, l'ENEA, l'ISS e l'ISPESL
sono  fissati,  con riferimento alle diverse modalita' di esposizione
di cui al decreto ai sensi dell'articolo 82:
    a) i limiti di dose per:
      1) lavoratori esposti;
      2) apprendisti e studenti;
      3) lavoratori autonomi e dipendenti da terzi;
      4) lavoratori non esposti.
    b)  i  valori  di  dose  che  comportano  la  sorveglianza medica
eccezionale e l'obbligo di cui agli articoli 91 e 92;
  2. Il decreto di cui al comma 1 puo' altresi' stabilire particolari
limiti di dose o condizioni di esposizione per le lavoratrici in eta'
fertile, nonche' per le apprendiste e studentesse in eta' fertile, di
cui all'articolo 70.
  3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della
sanita'  e  della  protezione  civile,  sentiti il CNR, l'ANPA, ISS e
l'ISPESL sono fissati i limiti di dose per le persone del pubblico.
  4.  Con  i  decreti  di  cui  ai  commi  1  e 3 vengono definite le
specifiche  grandezze radioprotezionistiche, come mezzo per garantire
l'osservanza   dei   limiti  di  dose,  con  i  relativi  criteri  di
utilizzazione,  anche  per  i  casi  di esposizione esterna e interna
concomitante.
  5.  Con  i  decreti  di cui ai commi 1 e 3 possono essere stabiliti
particolari casi per i quali non si applicano i limiti di dose di cui
agli stessi decreti.
  6.  Nel  decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabiliti i valori
di  concentrazione  di  radionuclidi  nelle  acque di miniera ai fini
dell'articolo  16,  comma  1,  nonche'  i  valori di dose di cui agli
articoli 101, comma 3, e 115, comma 1.
  7.  I  limiti  ed i valori di dose di cui ai commi 1 e 3 nonche' le
specifiche  grandezze  ed  i criteri di cui al comma 4 debbono essere
fissati ed aggiornati nel rispetto degli obiettivi di radioprotezione
stabiliti dalle direttive dell'Unione europea.