Art. 96 Limiti di esposizione 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con i Ministri dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale e della protezione civile, sentiti il CNR, l'ANPA, l'ENEA, l'ISS e l'ISPESL sono fissati, con riferimento alle diverse modalita' di esposizione di cui al decreto ai sensi dell'articolo 82: a) i limiti di dose per: 1) lavoratori esposti; 2) apprendisti e studenti; 3) lavoratori autonomi e dipendenti da terzi; 4) lavoratori non esposti. b) i valori di dose che comportano la sorveglianza medica eccezionale e l'obbligo di cui agli articoli 91 e 92; 2. Il decreto di cui al comma 1 puo' altresi' stabilire particolari limiti di dose o condizioni di esposizione per le lavoratrici in eta' fertile, nonche' per le apprendiste e studentesse in eta' fertile, di cui all'articolo 70. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e della protezione civile, sentiti il CNR, l'ANPA, ISS e l'ISPESL sono fissati i limiti di dose per le persone del pubblico. 4. Con i decreti di cui ai commi 1 e 3 vengono definite le specifiche grandezze radioprotezionistiche, come mezzo per garantire l'osservanza dei limiti di dose, con i relativi criteri di utilizzazione, anche per i casi di esposizione esterna e interna concomitante. 5. Con i decreti di cui ai commi 1 e 3 possono essere stabiliti particolari casi per i quali non si applicano i limiti di dose di cui agli stessi decreti. 6. Nel decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabiliti i valori di concentrazione di radionuclidi nelle acque di miniera ai fini dell'articolo 16, comma 1, nonche' i valori di dose di cui agli articoli 101, comma 3, e 115, comma 1. 7. I limiti ed i valori di dose di cui ai commi 1 e 3 nonche' le specifiche grandezze ed i criteri di cui al comma 4 debbono essere fissati ed aggiornati nel rispetto degli obiettivi di radioprotezione stabiliti dalle direttive dell'Unione europea.